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Revoca dell’assegno divorzile: non è sufficiente la sola frequentazione con un nuovo partner.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16051 del 10 giugno 2024, ha chiarito che la sola frequentazione stabile di un coniuge beneficiario di assegno divorzile con un nuovo partner non è sufficiente per giustificare la revoca dell’assegno stesso.
La Corte ha infatti precisato che la stabilità della relazione è distinta dalla convivenza stabile sotto lo stesso tetto. Per poter revocare l’assegno divorzile, è necessario dimostrare che, anche in assenza di coabitazione, il coniuge beneficiario e il nuovo partner abbiano avviato un progetto di vita comune caratterizzato da reciproche obbligazioni economiche e assistenziali.
Contesto legale dell’Assegno Divorzile
L’assegno divorzile è un contributo economico che il coniuge con maggiori risorse (cosiddetto “forte”) deve versare all’altro coniuge, qualora quest’ultimo non disponga di mezzi adeguati per il proprio sostentamento o non possa procurarseli per ragioni oggettive. Tale obbligo è disciplinato dall’art. 5, comma 5, della Legge n. 898/1970, conosciuta come Legge sul divorzio. Il Tribunale, nel determinare l’assegno, valuta vari fattori, tra cui la situazione economica di entrambi i coniugi, il contributo di ciascuno alla famiglia e al patrimonio comune, e la durata del matrimonio. L’assegno ha una triplice funzione: assistenziale (assicura che il coniuge economicamente più debole possa mantenere un tenore di vita dignitoso), perequativa (mira a correggere lo squilibrio economico creatosi a seguito della separazione, considerata la differenza nelle possibilità economiche dei coniugi) e compensativa (riconosce il contributo del coniuge che ha sacrificato opportunità lavorative per il benessere della famiglia); in particolare, l’assegno ha una funzione mirata a riequilibrare gli squilibri economici creatisi durante il matrimonio, in particolare quando uno dei coniugi ha rinunciato alla propria carriera per dedicarsi alla famiglia
Da ciò discende che il Tribunale può disporre la revoca dell’assegno divorzile qualora si verifichino determinate condizioni che fanno venire meno la necessità del sostegno economico. La legge non elenca espressamente tutte le condizioni per la revoca, ma la giurisprudenza ha delineato alcuni criteri fondamentali, tra cui il miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario, la convivenza more uxorio e un nuovo matrimonio.
Il caso di studio: revoca dell’Assegno Divorzile e nuova relazione
Nel caso in esame, Tizio aveva richiesto alla Corte d’Appello la revoca dell’assegno divorzile assegnato alla sua ex moglie, sostenendo che questa aveva iniziato una nuova relazione stabile. Tuttavia, il Tribunale aveva respinto la sua richiesta, non ravvisando nella relazione della ex moglie le caratteristiche di una convivenza familiare stabile con un comune progetto di vita, elemento fondamentale per giustificare la revoca dell’assegno. La Corte d’Appello ha confermato questa decisione, sottolineando che l’assegno divorzile mantiene la sua natura compensativa, soprattutto considerando il contributo della ex moglie alla famiglia per oltre 20 anni.
Dunque, Tizio ricorreva alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 16051 del 10 giugno 2024, dichiarava inammissibile il ricorso.
La Sentenza della Cassazione
Nello specifico, gli ermellini hanno ribadito che la stabile frequentazione con un nuovo partner non è di per sé sufficiente per determinare la revoca dell’assegno. Questo perché una relazione, per quanto stabile, potrebbe non configurare una situazione di mutuo sostegno economico e assistenziale come richiesto per giustificare la revoca dell’assegno. È necessaria una convivenza more uxorio che implichi un vero e proprio progetto di vita comune, caratterizzato dalla condivisione delle risorse e dall’assunzione di responsabilità economiche reciproche.
La parte che richiede la revoca dell’assegno deve dimostrare in modo rigoroso che la nuova relazione del coniuge beneficiario non si limita a una semplice frequentazione stabile, ma si configura come una convivenza more uxorio con un progetto di vita comune che comporta obblighi economici reciproci. In assenza di tale prova, l’assegno non può essere revocato, poiché rimane inalterata la sua funzione compensativa. Non basta, quindi, dimostrare che il coniuge beneficiario ha una relazione duratura con un’altra persona. È fondamentale fornire prove concrete della condivisione della vita domestica e della partecipazione economica con il nuovo partner.
La sentenza inoltre rafforza il ruolo del giudice di merito nell’interpretazione delle prove, in particolare, sottolinea che spetta al giudice di merito valutare le prove e stabilire se vi siano sufficienti elementi per dimostrare l’esistenza di un progetto di vita comune tra il coniuge beneficiario e il nuovo partner. Il prudente apprezzamento del giudice significa che egli deve basare il proprio giudizio su una valutazione complessiva delle circostanze, senza dover dare un peso preponderante a singoli aspetti, ma piuttosto considerando come questi si inseriscono nel contesto generale.
Orbene, la sentenza n. 16051/2024 della Corte di Cassazione evidenzia la complessità e la sensibilità delle questioni legate alla revoca dell’assegno divorzile, soprattutto in presenza di una nuova relazione del coniuge beneficiario. Essa impone un elevato standard di prova per chi richiede la revoca e conferma l’importanza di una valutazione olistica da parte del giudice, il cui apprezzamento delle prove deve tener conto di tutti gli aspetti della situazione, mantenendo il focus sul mantenimento della giustizia ed equità tra le parti. Per i coniugi che si trovano in situazioni simili, la decisione di intraprendere azioni legali per la revoca dell’assegno deve essere ben ponderata, con la consapevolezza che la semplice esistenza di una nuova relazione potrebbe non essere sufficiente per ottenere un esito favorevole.
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