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Riforma in tema di Sanzioni Sostitutive

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

Il recente D.Lgs. 19 marzo 2024 n. 31, noto come correttivo Cartabia, specifica alcuni dettagli della nuova riforma in tema di pene sostitutive. Questo decreto ricalca lo spirito della riforma originaria, acclamando le caratteristiche di eccezionalità del mancato ricorso a tali misure come preferibile alternativa alla detenzione. Tuttavia, il periodo di sperimentazione del nuovo sistema è stato troppo breve per affrontare le difficoltà e le carenze delle strutture istituzionali necessarie per il successo di queste misure. Nonostante i segnali di criticità già emersi, non sembra che siano state fornite risposte adeguate, soprattutto per quanto riguarda la parte esecutiva e valutativa, che richiede risorse economiche e umane spesso non disponibili.

La ratio della riforma, cioè la riduzione della carcerazione breve considerata inefficace, desocializzante e criminogena, è condivisa. Tuttavia, le principali criticità di un sistema di pene sostitutive emergono fuori dai tribunali, a tal fine, la normativa, sia di primo che di secondo livello a cui viene affidata la gestione di tali misure deve essere snella, reattiva e flessibile, dovendosi adattare al tipo di territorio,  di detenuto e di reato.

Il correttivo non modifica il nucleo principale della riforma, ma conferma l’obiettivo legislativo di ampliare e favorire il ricorso alle pene sostitutive, riconoscendone la natura afflittiva e individuando nel giudizio di merito il momento preferenziale per l’applicazione di tali pene. Questo approccio invita imputati, difensori e pubblici ministeri a considerare la sostituzione della pena fin dai primi momenti del procedimento, presupponendo interlocuzioni tra le parti ed eventuali soggetti esterni che dovranno essere coinvolti nella preparazione di un progetto. La semplificazione prevista per la scelta e l’applicazione delle pene sostitutive elimina, quando possibile, il passaggio attraverso due momenti decisionali – quello della condanna alla pena e quello della sostituzione, previo audizione dell’imputato ed eventuale fissazione di nuova udienza per l’individuazione dell’appropriata sanzione sostitutiva – riservando al giudice la decisione finale se dispone già di tutti gli elementi necessari.

Secondo il rinnovato art. 545-bis c.p.p., il giudice attiverà il meccanismo solo se non ha tutti gli elementi necessari. Questa visione governativa rafforza il disegno legislativo iniziale, favorendo le pene sostitutive come strumenti di rieducazione del condannato e di deflazione della popolazione detenuta considerata la crescente difficoltà di gestione per la carenza sia delle strutture che delle risorse. Il correttivo conferma, peraltro, il ruolo incisivo e discrezionale del giudice, allontanando il sistema dalla previsione di una scelta residuale rimessa al condannato o al suo difensore, e avvicinandolo a un sistema in cui le opzioni sostitutive sono considerate fisiologiche, relegando la negazione di questo strumento a situazioni residuali.

Le modifiche apportate dal correttivo eliminano la necessità di un doppio momento decisionale, se il giudice dispone già di tutti gli elementi per decidere la pena sostitutiva applicabile al caso concreto, fermo restando i limiti e i presupposti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla riforma Cartabia. Questo approccio richiede una visione prospettica del giudice e un collegamento fisiologico con i servizi informativi forniti sia dal UEPE che dalla polizia giudiziaria operanti sul territorio e che possono orientare la decisione del Giudice.

Si può dunque affermare che la  riforma Cartabia, interpretata alla luce del correttivo, va verso una scelta prioritaria delle pene sostitutive, impiegando una visione prospettica e una collaborazione tra diverse istituzioni.

Infine, il correttivo modifica l’art. 72 della L. n. 689/1981, introducendo la revoca della pena sostitutiva in caso di condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso anche dopo l’applicazione della pena sostitutiva. Sostanzialmente, si delinea un nuovo sistema, fluido e temporalmente ristretto, che tende all’accesso immediato a pene sostitutive tarate sul reato e sulla personalità del imputato, con l’obiettivo di rieducazione del condannato e deflazione della popolazione carceraria.

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