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Riforma lavoro sportivo: novità
Il Decreto legislativo n.163/2022 ha apportato “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché’ di lavoro sportivo.” (GU n.256 del 2-11-2022)
Le novità principali sono le seguenti. Innanzitutto si assiste ad un cambiamento delle attività secondarie delle Società Sportive dilettantistiche (SSD) e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), cioè quelle associazioni che gestiscono attività promozionali o pubblicitarie, la gestione degli impianti e delle strutture sportive, i corrispettivi evoluti per formare gli atleti.
La riforma del lavoro sportivo estende, inoltre, la facoltà di ripartizione degli utili per società e associazioni dilettantistiche. Nel testo viene ammessa la ripartizione degli utili, nella misura massima del 50% oltre gli avanzi di gestione al netto delle perdite degli esercizi precedenti, può aumentare dell’80% solo per le quelle che gestiscono impianti e piscine.
Precedentemente, invece, gli utili e gli avanzi di gestione venivano distribuiti secondo quanto stabilito in statuto oppure a seguito di aumento patrimoniale. Non possono essere ripartiti utili qualora le SSD O ASD beneficiano dell’agevolazione fiscale della “de-commercializzazione” dei corrispettivi incassati da soci e tesserati che non possono distribuire utili.
Il Decreto Legislativo pubblicato in GU, apporta modifiche anche alla figura del lavoratore sportivo Invero, l’intendimento del legislatore è quello di inserire nuove figure indispensabili per il miglior svolgimento di attività sportive.
Tra le nuove figure vi sono ad esempio manager, addetti agli arbitri, segretari generali, osservatori, collaboratori tesserati che svolgono mansioni importanti per l’esercizio delle attività sportive. Nascono nuovi professionisti con qualifica di lavoratore subordinato o autonomo o Co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa).
Quindi, nel campo del dilettantismo, nascono i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con orario di 18 ore settimanali esclusi i periodi delle manifestazioni.
Il Decreto si occupa anche della figura del volontario sportivo, che potrà essere usato anche dagli enti sportivi CONI, CIP, “Sport e Salute”. Il volontario sportivo avrà diritto al rimborso spese documentate. Non viene contemplato l’amatore sportivo.
Il nuovo testo legislativo si occupa altresì della digitalizzazione delle attività relative alla creazione dei rapporti di lavoro sportivi. I suddetti adempimenti devono essere riportati tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
La nuova norma consente anche la formulazione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni e fino ai 23 anni. Non sono assoggettabili ad Irpef i compensi erogati che non superano euro 15.000,00. In caso di superamento di tale limite, l’importo contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente.
Il Decreto Legislativo pubblicato in GU è intervenuto anche sulle agevolazioni fiscali e contributive nell’area del dilettantismo e per i lavoratori sportivi con contratto CO.CO.CO (rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale).
Con l’articolo 35 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 vi sono:
- Fino al 31.12.2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo;
- Il lavoratore autonomo è esente totalmente dagli obblighi fiscali per redditi che non superano euro 5.000 per l’area del dilettantismo;
- i compensi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000 euro sono esenti dall’IRPEF ma non dai contributi INPS. Per i redditi che superano euro 15.000 questi ultimi saranno soggetti a tassazione sia Irpef che Inps sia per l’area del dilettantismo che per gli atleti fino a 23 anni nel settore professionistico;
- i premiriconosciuti ai tesserati dilettanti per risultati nelle competizioni sportive sono assoggettati alla ritenuta alla fonte del 20%.
Solo se lo statuto lo prevede, le società sportive dilettantistiche potranno svolgere attività “diverse, secondarie e strumentali” ed entro limiti quantitativi da individuare con successivo Decreto. La norma però ha evidenziato che non devono essere considerate, ai fini della determinazione dei limiti, le attività secondarie e strumentali delle SSD e ASD:
- rapporti di sponsorizzazione e pubblicitari;
- cessione di diritti;
- indennitàlegate alla formazione degli atleti;
- la gestione di impianti e strutture sportive.
La nuova riforma del lavoro sportivo prevede l’abolizione del vincolo sportivo dal 1° luglio 2023, nell’area del dilettantismo. Il vincolo sportivo, in senso giuridico, è quel “limite” che assume il giovane calciatore al momento della firma del tesseramento. Questo vale per tutte le squadre di calcio, sia associate alle società o associazioni professionistiche o dilettantistiche. A partire dal 1° luglio 2023 non sarà più previsto nell’area del dilettantismo.
La riforma chiarisce che le regole per i controlli sanitari e l’idoneità psicofisica saranno definite da un DPCM e non saranno più le federazioni a stabilire modalità e termini. Il testo specifica, poi, che non sarà più obbligatoria la scheda sanitaria.
Con riguardo alle assicurazioni contro gli infortuni, con la riforma sarà emanato un Decreto del Ministero del Lavoro che, unitamente all’Autorità delegata allo sport, li determinerà, senza tener conto dei compensi percepiti. Infine, il decreto legislativo stabilisce per i volontari l’obbligo di una assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile.
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