Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Riparte la trasformazione agevolata in società semplici
La legge di Bilancio 2023 (legge 29.12.2022 n.197, art.1 cc.100-105) introduce agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni aventi ad oggetto la gestione di beni immobili e di beni mobili registrati che siano non strumentali all’esercizio dell’attività di impresa di trasformarsi in società semplici entro il 30 settembre 2023.
Le agevolazioni consistono:
1- applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8%;
2- per le riserve in sospensione di imposta l’aliquota è fissata nella misura del 13%.
In questo caso il pagamento della imposta libera le riserve utilizzate ed i soci assegnatari non sono soggetti ad ulteriore tassazione (circolare 16 settembre 2016 n. 37/E).
La eventuale plusvalenza che emerge in caso di immobili apportanti reddito, ad esempio canoni di locazione, o il ricavo qualora fossero presenti anche gli “immobili merce”, considerati beni di scambio oggetto di attività di impresa, verranno neutralizzati in dichiarazione dei redditi con una variazione in diminuzione.
Per le società non operative per almeno due dei tre esercizi precedenti a quello in corso al momento della trasformazione, l’imposta aumenta ed è pari al 10,5%. Al momento della trasformazione in società, i beni che non possono godere dell’agevolazione sono assoggettati a tassazione ordinaria.
Gli adempimenti richiesti dalla normativa sono: la data entro la quale deve essere effettuata la trasformazione è il 30 settembre 2023; l’imposta sostitutiva può essere versata in due rate: entro il 31 luglio il pagamento è pari al 60% della imposta dovuta, entro il 30 novembre 2023 deve essere versato il restante 40%.
Le società interessate sono: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni aventi come oggetto principale la gestione dei beni immobili o mobili registrati e che possiedano beni immobili non impiegati direttamente nell’attività.
La normativa prevede il metodo di valutazione dei beni immobili. Il valore normale da considerare può essere quello catastale risultante dall’applicazione al valore della rendita dei moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro (art.52, c.4 DPR 131/1986).
La trasformazione in società semplice è una operazione irrilevante ai fini IVA per i beni per i quali non c’è stata detrazione Iva al momento dell’acquisto, anche se sono stati apportati sugli stessi interventi di manutenzione, recupero o altro per i quali è stata detratta l’imposta.
In questi casi il contribuente deve operare la rettifica della detrazione a norma dell’art.19-bis 2, qualora le stesse siano incrementative e non abbiano esaurito la loro utilità (circolare Agenzia Entrate 13.05.2002, n. 40/E).
La ratio della norma è quello di ottenere la costituzione di un soggetto (società semplice) che determina il reddito per categorie e di conseguenza assoggettabile a tassazione catastale.
Questa operazione rappresenta anche quello strumento che attenuerebbe gli “effetti distorsivi” della norma sulle società di comodo.
Invero, se si estromettono gli immobili strumentali per destinazione, si vuol dare la possibilità di effettuare una sorta di salvataggio a quelle società che si limitano al possesso del bene o al godimento dei frutti (canoni di locazione) ed eliminare la gestione e la organizzazione imprenditoriale.
Per approfondimenti Legge n.197 del 29.12.2022 – art.1 cc 100-105.
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