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Riscossione e Decreto Rilancio: importanti novità
Il Decreto “Rilancio” all’art. 154 ha introdotto importanti novità in materia di riscossione circa il pagamento delle cartelle, la notifica degli atti, i piani di dilazione della “Pace Fiscale” ed i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Pagamento Cartelle, avvisi di addebito ed accertamento
E’ prorogato al 31 agosto 2020 il termine finale di sospensione dei versamenti delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed avvisi di accertamento affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 agosto 2020.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, 30 settembre 2020.
“Rottamazione Ter” e “saldo e stralcio”
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-Ter” e del “Saldo e Stralcio”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate del 2020, non determinerà la perdita dei benefici delle misure agevolate. Ciò varrà se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse, entro il 10 dicembre 2020 (termine ultimo, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza).
Rateizzazioni
Relativamente ai piani di rateizzazione già in essere all’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (non più cinque, come previsto ordinariamente).
Inoltre, per coloro i quali sono decaduti dai benefici della “Rottamazione-Ter” o del “Saldo e Stralcio”, per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, sarà possibile chiedere una nuova dilazione del pagamento per gli importi ancora dovuti.
Sospensione attività di notifica e pignoramenti
E’ prorogato al 31 agosto anche il termine di sospensione della notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (precedentemente fissato al 31 maggio).
Sempre al 31 agosto sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020 su stipendi, indennità relative al rapporto di lavoro o a pensioni e trattamenti assimilati. Dal 19 maggio al 31 agosto, le somme oggetto di pignoramento non saranno sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Dal 1 settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.
Pagamenti delle pubbliche amministrazioni superiori ad euro 5.000,00
E’ disposta la sospensione, dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (ex art. 48 bis).
Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio” (19.05.2020), l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis.
Per le somme oggetto di queste verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono, quindi, procedere al pagamento in favore del beneficiario.
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