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Ristrutturazioni edilizie. Le novità chiarite dall’Agenzia delle Entrate. La guida

Giornalista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Bonus Ristrutturazioni

L’Agenzia delle Entrate ha di recente aggiornato, nel mese di ottobre, la guida “Ristrutturazioni edilizie” e riassume minuziosamente i bonus di cui è ancora possibile usufruire.

Preliminarmente viene ricordato che la legge di bilancio per il 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef 50%, per le ristrutturazioni edilizie, con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Se non vi saranno ulteriori proroghe la detrazione del 50% tornerà dal 1° gennaio 2025 alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

C’è ancora tempo, pertanto, per poter usufruire di tale agevolazione e programmare interventi di recupero sulle singole unità abitative. Lavori di ristrutturazioni e lavori su parti comuni di edifici condominiali.

La detrazione del 50%, per le spese effettuate negli anni 2020, 2021 e 2022, può essere utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi, ma è possibile optare per lo sconto in fattura (se accordato dal fornitore che ha effettuato gli interventi) o, ancora, per la cessione del credito.

Va precisato subito che possono usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute anche i soggetti che non sono tenuti al versamento dell’imposta (soggetti che non hanno nulla da pagare e, quindi, da poter detrarre dall’imposta) che possono optare per:

  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito.

La guida dell’Agenzia indica anche quando è possibile usufruire dell’aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. A seconda del tipo di intervento l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

Per quali lavori

Gli interventi per i quali è possibile optare per lo sconto in fattura, o per la cessione del credito, sono:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni degli edifici);
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (se effettuati a partire dal 2022);
  • installazione di impianti fotovoltaici.

Per capire cosa s’intende per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione ecc., come pure le spese ammesse all’agevolazione, si può fare riferimento al dettaglio riportato nella guida a pag. 5 e seguenti.

Chi può usufruire della detrazione

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

Di seguito riportiamo l’elencazione dei soggetti che possono usufruire della detrazione, così come presenti nella guida dell’Agenzia. Viene chiarito che l’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari dell’immobile;
  • soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Inoltre, hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

Vi è, poi, un esempio che può fugare dubbi a chi ha fatto il bonifico intestato ad uno solo dei due comproprietari. Di seguito l’esempio riportato dall’Agenzia:

Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Ristrutturazioni parti comuni edifici condominiali

Prima di chiudere questo scritto, di carattere informativo, ricordiamo che oltre al superbonus 110%, bonus facciate ecc. vi è la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali.

Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.

Per questi lavori di ristrutturazione spetta la detrazione del 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:

  • il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
  • i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
  • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.

Per approfondire altri dettagli, su questo punto, si rinvia alla guida dell’Agenzia a pag. 11.

GUIDA RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI (ottobre 2022).

Ancora un flash

Si ricorda che in un’altra guida l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni per usufruire del bonus mobili e elettrodomestici quando si realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio, su singole unità immobiliari residenziali.

Per l’anno 2022 l’importo del bonus mobili ed elettrodomestici è stato fissato in 10.000 euro per gli anni 2023 e 2024 scenderà a 5.000 euro.

Per quest’altro bonus segnaliamo la guida: BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (gennaio 2022).

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