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Saldo e Stralcio INPS: domanda entro il 10 novembre per annullamento e ripristino dei contributi

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

Prevista dall’art. 23 del Decreto lavoro n. 48 del 2023, a tutela della propria posizione previdenziale, la possibilità per i contribuenti del ricalcolo dei contributi annullati a seguito delle procedure di “Saldo e Stralcio”.

L’INPS con la Circolare 86/2023 ha dettato le istruzioni operative attraverso le quali gli iscritti alle gestioni INPS degli autonomi potranno presentare istanza per richiedere l’annullamento “Saldo e Stralcio” dei contributi cancellati automaticamente per effetto della Rottamazione dei debiti fino a 1000 euro.

DOMANDA RICONTEGGIO CONTRIBUTI INPS ANNULLATI

Gli iscritti alle Gestioni autonome INPS degli artigiani e commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli e dei committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata, al fine di accrescere la propria posizione assicurativa potranno chiedere il “riconteggio” dei debiti annullati presentando domanda all’INPS entro il 10 novembre.

Il pagamento dei debiti andrà effettuato in un’unica soluzione ma è possibile anche pagare con rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

L’INPS ha previsto due specifici modelli di domanda, attraverso i quali i contribuenti potranno richiedere:

  • il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, derivanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  • il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, conseguenti ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossionedal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Nell’istanza i contribuenti dettagliatamente dovranno:

  • indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito o i periodi oggetto di annullamento per i quali si chiede il riconteggio;
  • selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o a rate;
  • impegnarsi ad eseguire, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto;
  • dichiarare (limitatamente ai debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 sino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

INVIO DOMANDA DI RICONTEGGIO DEBITI ANNULLATI

L’istanza per il ricalcolo dei debiti cancellati automaticamente dal “Saldo e Stralcio” dovrà essere trasmessa entro il 10 novembre 2023, attraverso i Cassetti Previdenziali della categoria di appartenenza, utilizzando uno dei due modelli predisposti dall’INPS.

L’Istituto se necessario procederà, previa verifica delle motivazioni a contattare gli istanti per ulteriori informazioni, notificando successivamente l’esito con l’indicazione, in caso di reiezione, della relativa motivazione.

La comunicazione relativa all’accettazione, comprensiva del calcolo dell’importo dovuto dai contribuenti, avverrà in tempo utile al fine di consentire il pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili entro il 31 dicembre 2023.

Nell’ipotesi di decesso del titolare dei crediti stralciati potrà essere inoltrata l’istanza via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto.

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