Una recente sentenza della Cassazione, la numero 2391 del 31.01.2025, ha ribadito che il principio fiscale…
Sinistro con veicolo senza revisione: il proprietario concorre alla colpa

Cassazione: il proprietario risponde in concorso di colpa se consente la circolazione di un’auto priva di revisione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27903 del 29 ottobre 2024, ha stabilito che il proprietario di un’auto può essere ritenuto corresponsabile in caso di sinistro se ha consentito la circolazione del veicolo senza revisione obbligatoria. Il principio, affermato nell’ambito di un caso specifico, sottolinea la rilevanza della manutenzione periodica dei mezzi ai fini della sicurezza stradale.
Il caso
Un uomo, proprietario di un’auto di pregio, aveva incaricato un meccanico di trasportare il veicolo in un’altra città per venderlo. Durante il tragitto, il conducente ha perso il controllo dell’auto, che è andata completamente distrutta. L’indagine ha rivelato che il sinistro non era stato causato da ostacoli esterni, ma da una condotta imprudente del guidatore, il quale è stato sanzionato per eccesso di velocità. Inoltre, è emerso che il veicolo non era in regola con la revisione obbligatoria.
Il proprietario ha intentato un’azione di risarcimento danni contro il conducente, ma i giudici di merito hanno ritenuto che lo stesso proprietario fosse corresponsabile nella misura del 50%, poiché aveva permesso la circolazione di un veicolo non revisionato. Tale decisione è stata confermata anche in appello, sulla base dell’art. 80 del Codice della Strada, che vieta la circolazione di mezzi privi della revisione periodica obbligatoria.
L’intervento della Cassazione
Il proprietario ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che:
- la responsabilità del sinistro andava attribuita esclusivamente al conducente, data la sua guida imprudente;
- l’auto, guidata da un meccanico di professione, era in perfette condizioni e l’assenza di revisione non aveva avuto alcun ruolo nell’incidente.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la corresponsabilità del proprietario.
In primis, gli ermellini hanno ritenuto infondata la doglianza, in quanto la tesi del ricorrente si fondava sull’assunto, che, in sede di merito, sarebbe stata accertata la responsabilità esclusiva del conducente nella causazione del sinistro. Quanto asserito non è riscontrabile nella motivazione della decisione gravata dalla quale emerge non solo la responsabilità del conducente ex art. 2054, co. 1, c.c. non avendo lo stesso fornito la prova di aver fatto il possibile per evitare il danno, ma anche l’impossibilità di accertare con sicurezza quale fosse il fattore causale determinante il sinistro. In particolare viene in evidenza come, secondo i giudici, la scelta di consentire la circolazione di un veicolo privo di revisione rappresenta un antecedente causale del sinistro. Infatti, la revisione non è una mera formalità burocratica, ma un controllo essenziale per garantire l’idoneità dei mezzi alla circolazione e la sicurezza stradale.
Oltretutto, l’orientamento giurisprudenziale nega anche la circolazione di prova per i veicoli non coperti da revisione riconoscendo una scriminate solo ed esclusivamente nel caso in cui ricorra lo stato di necessità costituito dal pericolo di un danno grave alla persona. La Cassazione ha, inoltre, rilevato che il ricorrente non ha fornito prove concrete a sostegno dell’asserita perfetta manutenzione del veicolo, anche in considerazione del fatto che la CTU fosse stata svolta su archivi elettronici essendo la macchina andata completamente distrutta.
Questa pronuncia ribadisce un principio giuridico fondamentale: il proprietario di un’auto è responsabile della sua regolare manutenzione e deve astenersi dal farla circolare se priva di revisione. In caso contrario, può essere ritenuto corresponsabile di eventuali sinistri, anche se l’incidente è stato materialmente causato da un altro conducente.
Nel caso de quo il ricorrente ha incaricato il meccanico di guidare la sua auto, pur essendo a conoscenza dell’assenza della revisione contravvenendo alle regole precauzionali previste dal Codice della strada, esponendosi consapevolmente ad un rischio. Dunque, i giudici di merito hanno riconosciuto il concorso di colpa affermando la corresponsabilità del danneggiato (proprietario del veicolo e odierno ricorrente) e hanno ridotto in maniera proporzionale la responsabilità del danneggiante (il meccanico alla guida); considerando la condotta del proprietario dell’auto un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento ai sensi dell’art. 1227 c.c..
Sul punto giova anche richiamare la giurisprudenza della cassazione in materia di concorso di colpa nei sinistri stradali; in particolare, in casi precedenti è stata riconosciuta una corresponsabilità anche nei confronti di passeggeri consapevoli di viaggiare con un conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe (Cass. Civ., Sent. n. 1386/2023) o che non indossavano le cinture di sicurezza durante la marcia del veicolo (Cass. Civ., Sent. n. 11095/2020).
Gli ermellini rigettano il ricorso definendo il giudizio di legittimità in maniera conforme a quanto statuito dall’art. 380-bis c.p.c. trovando inoltre applicazione le disposizioni in materia di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. con la condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Orbene, la decisione della Corte di Cassazione ha importanti implicazioni per i proprietari di veicoli. Se un mezzo non è in regola con la revisione, la sua circolazione è vietata, salvo casi eccezionali di stato di necessità. In caso di incidente, il proprietario che non si attiene al rispetto delle regole dettate dal Codice della Strada, potrebbe essere chiamato a rispondere per concorso di colpa, anche qualora non fosse alla guida al momento del sinistro. Questa sentenza rafforza quindi il principio di responsabilità individuale e collettiva nella circolazione stradale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade.
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