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Sovraindebitamento: Il Piano del consumatore nella Legge n. 3/2012

Profilo redazionale della testata giornalistica.

Sovraindebitamento Piano Del Consumatore

Il piano del consumatore è uno degli strumenti previsti dalla legge n. 3/2012 per la composizione della crisi da sovra indebitamento, di cui abbiamo trattato in un precedente articolo. È rivolto al debitore/consumatore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale eventualmente svolta e si trova in una situazione di sovra indebitamento.

Il debitore in crisi di sovra indebitamento, cioè di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, può proporre ai creditori un accordo sulla base di un piano. Ciò con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi nel circondario del tribunale territorialmente competente

Per poter accedere alla procedura il debitore non deve essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di cui alla Legge n. 3/2012. Non deve, inoltre, aver fornito documentazione incompleta che non permette di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.

E ancora, il piano non deve essere stato richiesto nei cinque anni precedenti, né ci deve essere stata risoluzione, revoca o cessazione degli effetti.

È possibile prevedere che i crediti muniti di pegno, privilegio o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente. Ne deve essere assicurato il pagamento in misura non inferiore a quanto realizzabile in sede di liquidazione dei beni. In questo caso, si fa riferimento al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

In ogni caso, in riferimento ai tributi propri dell’Unione Europea ed alle ritenute operate e non versate, è possibile prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento.

Il piano può prevedere la ristrutturazione dei debiti ed il pagamento in qualsiasi forma anche mediante crediti di cessione futuri.

Nei casi in cui i beni ed i redditi del debitore non sono sufficienti a garantirne la fattibilità, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che conferiscono in garanzia redditi o beni, al fine di assicurarne l’attuabilità.

La proposta di accordo deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore. Unitamente alla proposta devono essere depositati:

  • l’elenco di tutti i creditori;
  • l’elenco di tutti i beni del debitore,
  • gli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni,
  • la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni,
  • l’elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia con l’indicazione della composizione del nucleo familiare.

Alla proposta deve essere allegata, inoltre, una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che dovrà contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il deposito del piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, la decorrenza degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio.

Il giudice fissa immediatamente l’udienza con proprio decreto, una volta verificato che la proposta soddisfa i requisiti previsti e l’assenza di atti in frode ai creditori. Dispone la comunicazione a tuti i creditori della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell’udienza. La comunicazione è effettuata a cura dell’organismo di composizione della crisi.

Il giudice, inoltre, omologa il piano dopo aver verificato la sua fattibilità e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili.

L’omologa del piano è subordinata anche alla preventiva risoluzione da parte del giudice di tutte le controversie in ordine all’effettivo ammontare dei crediti. Deve essere escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere. Oppure che abbia colposamente determinato il sovra indebitamento per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel piano del consumatore manca la fase relativa all’acquisizione del parere da parte dei creditori rispetto al piano proposto. È il Tribunale che effettua una valutazione di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta che ha portato il consumatore all’indebitamento.

La comunicazione a tutti i creditori della proposta non è funzionale al voto, ma ad un‘eventuale contestazione relativa alla sua convenienza rispetto all’ipotesi di liquidazione del patrimonio. In caso di contestazione da parte di uno o più creditori, il giudice potrà, comunque, omologare il piano proposto dal consumatore. Questo qualora ritenga il piano più conveniente per la soddisfazione dei crediti rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il giudice, infine, dispone, con proprio provvedimento, un’idonea pubblicità dell’omologa del pinao.

L’organismo di composizione della crisi vigilerà sull’esatto adempimento del piano e comunicherà ai creditori ogni eventuale irregolarità.

 

(Articolo a cura di Nerina Gaeta)

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