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STOP all’iscrizione INPS Gestione IVS Commercianti per l’amministratore di s.r.l.
Il socio di una società a responsabilità limitata, anche se fosse amministratore e svolgesse un’attività operativa all’interno della stessa, non deve corrispondere i contributi INPS dovuti alla gestione commercianti.
Questa è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 1759, pubblicata il 27 gennaio 2021, che intervieve sulla questione della doppia imposizione contributiva per coloro che sono, allo stesso tempo, soci e amministratori di società a responsabilità limitata.
Situazione precedente
La questione della doppia imposizione è sorta molti anni fa. Precisamente da quando la Legge Finanziaria per il 1997 ha esteso l’obbligo della iscrizione alla Gestione Commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata.
Già dall’anno prima, i soci di s.r.l. che erano anche amministratori, si erano dovuti iscrivere alla Gestione Separata e versare ad essa i contributi per la quota dei compensi da loro percepiti in quanto amministratori.
Tali soggetti si trovavano, quindi, a cumulare due diverse posizioni contributive, con doppi oneri, per avere la stessa assicurazione previdenziale.
Questa situazione è stata oggetto di varie tesi che si sono succedute negli anni avvenire anche da parte dell’INPS che sosteneva: “l’obbligo contributivo dei collaboratori coordinati continuativi (compresi i soggetti con incarichi societari) può coesistere, sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi, con l’iscrizione ad altre gestioni in quanto la Legge non subordina tale obbligo al carattere di prevalenza dell’attività”.
In virtù di tale affermazione, sempre secondo l’INPS, nel lavoro aziendale rientra sia l’attività esecutiva del socio che la sua attività di organizzazione e di direzione.
Per cui, è quasi naturale per il socio amministratore sommare all’eventuale iscrizione alla gestione separata anche quella alla gestione commercianti.
Con il passar degli anni, come sopra detto, si sono alternate diverse tesi e sentenze giurisprudenziali di parere opposto a quello dell’INPS, giungendo alla conclusione che tutte le mansioni di un amministratore possono rientrare nei suoi compiti, salvo che sia disposto diversamente dallo statuto societario.
La conseguenza è che risulterebbe sempre prevalente l’attività di amministratore rispetto a quella del socio.
Ordinanza 1759/2021 Corte di Cassazione
Ritornando ad oggi, forse questo pensiero è quello che ha influenzato l’ordinanza, oggetto del nostro articolo.
Con essa, la Corte di Cassazione stabilisce che l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore di società di capitale, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata.
Questo incarico, da solo, non ha i requisiti necessari per poter essere inquadrato nella gestione commercianti e che tale iscrizione è esclusa per coloro che sono solo soci di capitale.
La Corte di Cassazione, pertanto, non mette in discussione il principio della doppia imposizione, previsto dalla Legge, ma ne discute la sua interpretazione.
A questo punto sarà l’INPS a dover dimostrare la “partecipazione diretta all’attività esecutiva e materiale dell’azienda”, se vorrà iscrivere il socio amministratore di una s.r.l. alla gestione commercianti.
Di seguito riportiamo l’Ordinanza della Cassazione:
CAssazione Ordinanza-1759-2021
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