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Tassazione delle lezioni private FLAT TAX al 15%

Giornalista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Le lezioni private sono state da sempre nell’interesse del fisco per tassare i compensi percepiti da insegnanti che, in privato, impartiscono insegnamenti.

Queste attività andavano regolamentate per assicurare comunque un gettito, ma senza troppo pretendere.

L’indirizzo per la tassazione di questi compensi è venuto dalla Legge di Stabilità 2019 e da quest’anno i docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado, che impartiscono lezioni private e ripetizioni, possono scegliere se avvalersi della tassazione ordinaria oppure della (più conveniente) imposta sostitutiva sul reddito del 15%.

Preliminarmente si ricorda che l’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, prevede l’obbligo di comunicare alla propria amministrazione l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

La flat tax permette di pagare un’imposta con aliquota del 15% calcolata sui compensi percepiti e non partecipa alla tassazione con aliquota progressiva sul reddito e in molti casi risulta conveniente per versare minori imposte. Resta ferma, comunque, l’opzione di tassazione nei modi ordinari.

Per il versamento della flat tax, chiamata anche imposta sostitutiva, si seguono le regole generali previste per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche con versamento a saldo entro il 30 giugno e acconto entro il 30 novembre.

Le somme tassate con l’imposta sostitutiva vanno indicate nel quadro RM della dichiarazione dei redditi senza partecipare al reddito complessivo e rilevano, comunque, ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Per accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate che titola la pagina: “Imposta sostitutiva sui compensi delle ripetizioni private – Che cos’è”, cliccare QUI

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