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Utilizzo Crediti non spettanti o inesistenti: Ravvedimento operoso

Giornalista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Il D.Lgs n. 241/1997 statuisce la possibilità di utilizzare gli importi a credito di imposta per il pagamento dei debiti tributari attraverso il metodo della compensazione.

Lo stesso decreto offre la possibilità di compensare anche debiti diversi, ad esempio ritenute o contributi (compensazione orizzontale). La predetta compensazione avviene mediante la compilazione del modello F24.

Ci sono casi in cui il contribuente utilizzi un credito superiore a quello risultante dalle dichiarazioni fiscali, nella fattispecie si delinea la distinzione tra credito non spettante oppure credito inesistente.

Un credito è inesistente se “manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli” (art.13 c.5 D.lgs 471/97).

Il presupposto costitutivo è rappresentato dal mancato rintracciamento del credito nelle scritture contabili del contribuente oltre che nei suoi dati finanziari e patrimoniali; allo stesso tempo l’inesistenza non deve essere riscontrabile mediante controlli formali, automatizzati o attraverso l’anagrafe tributaria.

In mancanza di uno dei suddetti requisiti il credito non è spettante; nella specie le sanzioni amministrative sono pari al 30% dell’importo indebitamente compensato e si può applicare la normativa del ravvedimento operoso.

Nella evenienza di compensazione di un “credito inesistente” le sanzioni variano dal 100% al 200% e non sono ammissibili adesioni a strumenti di definizione agevolata.

Può essere considerato illecito penale la compensazione di un credito non spettante o inesistente per un importo superiore ad euro 50.000,00. In tal caso la pena varia da 6 mesi a 2 anni di reclusione se il credito è non spettante e da 18 mesi a 6 sei anni di reclusione se il credito è inesistente.

Con le sentenze nn.34444 e 34445 /2021 la Cassazione si è interessata del caso che ci occupa concludendo “in tema di compensazione dei crediti fiscali da parte del contribuente, l’applicazione del termine di decadenza ottennale, previsto dall’art.27, c.16 D.L.185/2008, presuppone l’utilizzo non già di mero credito non spettante, bensì credito inesistente, per tale ultimo dovendo intendersi, anche ai sensi dell’art.13, c.5, terzo periodo del D.L.471/1997, il credito in relazione manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (il credito che non è, cioè, “reale”) e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt.36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e all’art.54 bis DPR 633/1972)”.

 Cass. 34444-2021. Inesistenza e non spettanza del credito di imposta

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