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Vantaggi fiscali per incassi e pagamenti «Cashless»
Il Fisco incentiva l’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili rispetto al contante; sono previsti meno controlli e sanzioni ridotte per partite IVA e forfettari.
Al contrario, quasi come una minaccia, chi usa contanti potrà subire controlli in misura massiccia, per cui è sempre più vantaggioso utilizzare metodi di pagamento alternativi al contante.
Sono fortemente incentivate le nuove misure relative al bonus cashback e lotteria degli scontrini, unitamente ad altri pagamenti digitali.
Questa sorte di lotta al contante è prevista non soltanto dalle misure introdotte dall’ormai ex governo Conte con il «Piano Italia Cashless», ma si traduce anche in una serie di misure fiscali già presenti nel nostro ordinamento, che offrono vantaggi sia sul fronte delle sanzioni sia su quello in termini di accertamento.
Il Fisco, infatti, premia chi usa meno contanti con meno controlli e meno sanzioni.
Meno controlli sui pagamenti elettronici e brevi termini di accertamento
Il Fisco attua meno controlli su coloro che utilizzano metodi di pagamento tracciabili, per le operazioni con importi superiori a 500 euro, nello svolgimento delle attività legate alla propria professione.
In questo caso è prevista anche la riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini Iva e dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, osservando i dettami dell’articolo 3 del D.Lgs n. 127/2015 ( in combinazione con l’articolo 3 del DM attuativo 4 agosto 2016).
Da qui, anziché al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione, il Fisco potrà notificare eventuali violazioni soltanto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo.
Il beneficio decade, però, in presenza anche di un solo pagamento effettuato in contanti.
Viene da sé che la dichiarazione deve essere stata regolarmente presentata, anche se in ritardo (entro i canonici 90 giorni dalla scadenza originaria).
Importante è segnalare questa agevolazione nel quadro “RS” della dichiarazione dei redditi, dall’articolo 4 del DM 4 agosto 2016)
In caso contrario, la riduzione diventa inefficace.
Sanzioni dimezzate
Per le violazioni di dichiarazioni di Iva, di redditi o Irap e degli obblighi strumentali come fatturazioni o registrazioni, la sanzione è ridotta al 50%, come previsto dal decreto legge 138/2011, per chi evita l’utilizzo del contante e si serve di mezzi tracciabili (come bonifici, bancomat e carte di credito).
Questo requisito non è alla stregua di tutti, però.
E’ necessario rispettare dei requisiti come:
- ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
- riportare nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei rapporti con gli operatori finanziari avuti nello stesso periodo per il quale si intende fruire del beneficio.
La riduzione opera di anno in anno.
Se si omette di eseguire la segnalazione, per le violazioni commesse nel periodo di riferimento non ci sono benefici.
Sopra abbiamo anticipato che, in dichiarazione dei redditi occorre segnalare il beneficio nel quadro RS, allo stesso modo, nella dichiarazione IVA occorre compilare il quadro VB del modello.
Anche i soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi ( il caso di chi effettua solo operazioni esenti), se intendono presentarla per avere lo sconto, dovranno compilare il quadro VB.
Benefici riconosciuti anche ai forfettari
Anche per i soggetti in regime forfettario esistono delle importanti agevolazioni legate all’utilizzo dei pagamenti elettronici anziché del contante:
- nel caso di intera documentazione con fatture elettroniche, i termini di accertamento per i redditi si riducono di un anno – articolo 1, comma 692, legge 160/2019;
- se si garantisce la tracciabilità degli incassi superiori a 500 euro, invece, i termini si accorciano di due anni.
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