Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Acconto IMU 2021: gli effetti dell’emergenza Covid-19
Siamo ormai prossimi alla scadenza dell’acconto IMU per l’anno 2021.
Il 16 giugno, infatti, si versa l’acconto e sono varie le agevolazioni sia vecchie che nuove: lo sconto per i residenti all’estero, l’esenzione per alberghi, agriturismi e discoteche. Queste agevolazioni si aggiungono a quelle già esistenti come l’esenzione IMU per la prima casa, per le strutture inagibili, gli edifici storici e quelli della Santa Sede.
Pensionati residenti all’estero
La prima novità riguarda la riduzione per i pensionati residenti all’estero con pensione in convenzione internazionale, che possono versare il 50% dell’imposta se: sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e se sono residenti in uno Stato diverso dall’Italia. Se sono rispettate queste condizioni, ad essi si applica una riduzione IMU del 50% all’unica abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata o data in comodato d’uso. E’ prevista anche la riduzione TARI di 2/3 dell’importo dovuto.
Immobili inagibili/inabitabili
I proprietari di immobili inagibili/inabitabili potranno usufruire di uno sconto del 50% dell’imposta, previa presentazione di autocertificazione in cui si dichiara il possesso di una perizia redatta da un tecnico che attesti lo stato dell’immobile.
L’IMU è ridotta del 50% anche per gli edifici di pregio storico o artistico con vincolo diretto riconosciuto dalla soprintendenza.
Immobili in comodato d’uso
I proprietari di immobili ad uso abitativo, non di lusso, dati in comodato d’uso ai parenti in linea retta (per una sola unità immobiliare, con contratto registrato e a condizione che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato d’uso) beneficiano della riduzione del 50% dell’imposta IMU.
Esonerati dall’IMU
Quest’anno l’emergenza Covid ha portato il legislatore ad introdurre una serie di esenzioni dal pagamento della prima rata IMU, che si vanno ad aggiungere a quelle già esistenti ed applicate già negli anni precedenti.
L’articolo 6-sexies del D.L. n.41/2021 ha previsto un’estensione dell’esonero dal versamento dell’acconto IMU.
Il beneficio è collegato alla contrazione del fatturato ed interessa tutte le categorie economiche.
Le condizioni per ottenere l’esonero dell’acconto sono le stesse che hanno consentito la richiesta del contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 1 del D.L. n.41/2021.
Articolo 6 D.L. n.41/2021
L’articolo 6-sexies, comma 1, stabilisce che: “in considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto”.
Per cui se un contribuente ha presentato l’istanza per fruire del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del decreto Sostegni e aveva diritto al beneficio, potrà usufruire anche dell’esonero dal versamento della prima rata IMU 2021.
Occorre, quindi, l’esistenza della contrazione del fatturato di almeno il 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019.
Beneficiano di tale esonero anche i contribuenti che non hanno presentato l’istanza per la richiesta del contributo, l’importante è la persistenza della condizione di riduzione del fatturato del 2020 rispetto a quello del 2019.
Il legislatore ha, inoltre, previsto l’esonero dal versamento dell’acconto IMU, per il 2021 e per il 2022, per alcuni immobili indipendentemente dalla contrazione del fatturato.
Gli immobili interessati sono quelli con categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.
In questi casi l’esonero è addirittura più ampio perché riguarda non solo l’acconto ma anche il saldo dovuto sia per l’anno 2021 e l’intero anno 2022.
L’esonero si applica, però, solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. Se il proprietario di un immobile lo concede in locazione o se lo stesso diventa oggetto di un contratto di affitto d’azienda, il proprietario non beneficerà dell’esonero e dovrà versare l’IMU entro il prossimo 16 giugno.
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