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Ancora novità per i contributi a fondo perduto nel Decreto Sostegni bis
Siamo in attesa di conoscere le novità contenute nel nuovo Decreto Sostegni bis. Per ora è in circolazione una bozza datata 30 Aprile 2021; le novità sono attese per il 7 Maggio, giorno in cui il testo del provvedimento sarà a disposizione del Consiglio dei Ministri.
Contenuto della bozza del decreto
Il Decreto Sostegni bis vale circa 40 miliardi di euro e, come già successo per il primo decreto approvato a Marzo, una buona parte di essi saranno appannaggio dei nuovi contributi a fondo perduto. L’obiettivo, in questa fase, è quello di coinvolgere anche attività e lavoratori autonomi che hanno subito perdite a causa delle misure restrittive del 2021 e che, ancora, non hanno ricevuto nessun tipo di aiuto.
L’articolo 1 del decreto riporta: “Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo”.
Coloro, pertanto, che hanno presentato già la domanda e ricevuto il contributo, otterranno, in modo automatico, il nuovo bonus.
L’articolo 2 recita: “Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo”.
Rimangono intatti sia l’importo che le modalità di erogazione:
- accredito sul conto corrente;
- utilizzo in compensazione.
Nella bozza del nuovo decreto è prevista, però, una novità: il contributo a fondo perduto alternativo.
Contributo a fondo perduto alternativo
La novità è introdotta dal comma 5:
“È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di o producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato alternativo a quello di cui ai commi da 1, 2 e 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano comunque beneficiato del contributo di cui ai citati commi 1, 2 e 3, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi dei commi 9 e 10. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma e dei commi da 6 a 12. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo ai sensi del presente comma e dei commi da 6 a 12 emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa”.
Per le domande ancora in lavorazione, inerenti l’istanza presentata precedentemente, matura comunque il diritto all’eventuale differenza.
Requisito essenziale resta sempre la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto.
L’articolo 6 infatti: “il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Nuovi parametri per il calcolo
L’articolo 8 specifica: “il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi”.
Il provvedimento prende in considerazione un nuovo periodo di riferimento: le perdite nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il calcolo del contributo alternativo si effettua applicando le stesse percentuali del primo Decreto Sostegni alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1°aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020:
- 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Presentazione dell’istanza
Secondo l’articolo 12: “al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 5, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 8. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dei commi da 5 ad 11 sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021”.
L’istanza per usufruire del contributo di cui al comma 5 dovrà essere presentata entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, non prima però di aver presentato la Liquidazione Periodica relativamente al primo trimestre 2021.
A questo punto non ci resta che attendere nuove notizie e direttive, che avremo solo in seguito all’ufficializzazione del nuovo Decreto.
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