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Bilanci 2020 – trattamento contabile della Perdita da Covid-19
Nel presente articolo affronteremo uno degli aspetti contabili maggiormente avvertiti dalle imprese durante l’esercizio 2020, relativo alle perdite di bilancio causate dall’emergenza Covid-19.
Per meglio comprendere questa problematica, è necessario fare un breve excursus cronologico.
Articolo 6 decreto legge n.23 8 aprile 2020.
L’articolo 6 del Decreto Liquidità (D.L. n.23 del 8 aprile 2020) consentiva il congelamento delle perdite dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
Questo articolo prevedeva, quindi, per le società di capitali, con decorrenza 9 aprile 2020, una sorte di “cristallizzazione” degli obblighi di riduzione del capitale per le perdite collegate al periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.
La norma riportava:
- a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 9 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile.
- per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per la riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articolo 2484, primo comma, numero 4) e 2545-duodecies del codice civile.
In sintesi la norma consentiva di derogare al principio fondamentale di conservazione del capitale a difesa di un sistema economico nazionale trovatosi di fronte alla pandemia da Covid-19.
Non era chiaro, tuttavia, cosa sarebbe successo dopo, che fine avrebbe fatto quella perdita e i tempi di copertura della stessa.
Legge di Bilancio 2021
A chiarire i dubbi, è intervenuto l’articolo 1, comma 266, della legge n.178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) che ha modificato completamente quanto previsto dal Decreto Liquidità che specifica:
“il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale sociale, stabilito dai citati articoli 2446 e 2482-bis del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale proporzionalmente alle perdite accertate”.
Le società hanno cinque anni di tempo per riassorbire la perdita del 2020, tramite gli utili successivi o, eventualmente, mediante futuri aumenti di capitale.
In sostanza, seguendo i dettami degli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del codice civile:
- se l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 chiude con una perdita superiore al terzo del capitale, gli amministratori hanno l’obbligo di convocare l’assemblea e presentare tutte le informazioni sull’andamento della società ma l’assemblea, invece di deliberare il reintegro o la riduzione, può decidere di rinviare la decisione all’assemblea che approva il bilancio degli esercizi successivi fino a quello del quinto anno successivo, cioè del bilancio in corso al 31 dicembre 2025.
Contabilizzazione della perdita
Sarà necessario contabilizzare la perdita del 2020 nella voce del passivo “perdite anno 2020 portate a nuovo” separatamente da altre perdite portate a nuovo che non sono oggetto di tale agevolazione.
Questo perché la norma in trattazione riguarda solo l’anno 2020, anno del Covid per intenderci, e non gli anni successivi.
In caso, infatti, di perdita dell’esercizio 2021 superiore al terzo del capitale sociale, non opera la suddetta cristallizzazione; pertanto dovrà essere convocata l’assemblea per deliberare il reintegro o la riduzione, coprendo la parte di perdite diversa da quella originatasi nel 2020.
Le perdite devono essere indicate distintamente in nota integrativa specificando, in appositi prospetti, la loro origine nonché le movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Appurato che la perdita in questione riguarda i bilanci 2020 e non quelli degli anni successivi, una criticità è rappresentata dal fatto che la perdita potrebbe riguardare anche l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
Lettera MISE del 29 gennaio 2021 n.26890
A fugare ogni dubbio è intervenuta la lettera circolare del 29 gennaio 2021 protocollata con il numero 26890, inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico alle Camere di Commercio.
In essa si legge che le perdite, oggetto di questo argomento, sono esclusivamente quelle avvenute nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020).
E’ escluso che siano ricomprese perdite relative ad esercizi precedenti, le quali sono soggette al regime naturale, anche per quanto riguarda lo scioglimento della società.
Il Mise mette, comunque, in evidenza che le società possono intervenire anche prima rispetto al termine per il ripianamento delle perdite riferito alla data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
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