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“Bonus invernali”. Esempio di sconto in fattura.

Giornalista. Dottore commercialista - Consulente fiscale e aziendale - Conciliatore specializzato - Curatore fallimentare - Revisore legale - Consulente di Tribunale.
Presidente onorario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Salerno.
E-mail: lucadefra20@gmail.com

Bonus Invernali

In un precedente articolo abbiamo detto che sarebbe stato opportuno e necessario prorogare con immediatezza tutti i bonus in scadenza al 31 dicembre 2020.

La conferma della proroga, per utilizzare i bonus fino al 31 dicembre 2021, c’è stata e la si legge, con compiacimento per la tempestività, nel documento programmatico di bilancio per il 2021 (pagg. 25 e seguenti).

Saranno, pertanto, prorogati anche i bonus per la riqualificazione energetica e, quindi, le spese sostenute nel 2020 e 2021, con le stesse aliquote oggi vigenti.

Si può applicare la riduzione al 50%, della percentuale di detrazione, per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre, comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.

Si ricorda che dal 2018 la percentuale di detrazione, per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, è stata ridotta al 50% con un importo massimo di 30.000 euro.

Per i suddetti bonus, che abbiamo chiamato “bonus invernali”, il Decreto Rilancio con l’art. 121 consente di utilizzare, in luogo della detrazione fiscale ordinaria, la cessione del credito o sconto in fattura.

Per la cessione del credito sarà necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Lo sconto in fattura.

L’ADE chiarisce che lo sconto in fattura è un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La procedura per lo sconto in fattura, in special modo per le piccole imprese, non appare del tutto semplice e appagante, ed è questa la motivazione del diniego o del temporeggiare per di chi esegue i lavori. Per i fornitori quel che preoccupa non sono tanto i costi per l’incasso dei crediti, che possono far parte del prezzo concordato con il cliente, ma i tempi per incassare il credito concesso al cliente.

Lo sconto in fattura lo si può equiparare alla cessione del credito, per la somma scomputata al cliente, e poi ceduta dal fornitore agli istituti di credito. In effetti, così operando, si favorisce il cliente, che ricevendo lo sconto del 100%, non anticipa nulla, e solo dopo che avrà comunicato all’Agenzia delle Entrate l’opzione per lo sconto ricevuto, il fornitore potrà cedere, agli istituti di credito o intermediari finanziari, l’importo dello sconto concesso.

Lo sconto in fattura può essere anche parziale, supponiamo per esempio del 50%. In questo caso il fornitore incassa dal cliente la metà, degli interventi effettuati, e per l’altra metà lo sconterà dalle sue imposte con il Mod. F24, oppure lo cederà come detto innanzi.

In quest’ultimo esempio il cliente dovrà pagare, la metà dell’intervento, mediante bonifico bancario o postale, predisposto per agevolazioni fiscali, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Esempio di fattura per la sostituzione degli infissi o della caldaia a condensazione (i bonus invernali).

Con Provvedimento del 31 luglio 2019 n. 66005, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nella fattura l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato.

Riprendiamo l’esempio di cui sopra, con sconto parziale del 50%, e ricordiamo che abbiamo detto che il fornitore incassa dal cliente la metà degli interventi effettuati.

Supponiamo ora che il cliente voglia cambiare gli infissi della sua abitazione e il fornitore gli concede lo sconto in fattura del 50% sull’intervento pari a complessivi euro 15.000, oltre IVA al 10%, la fattura evidenzierà:

Importo dell’intervento euro 15.000 + IVA euro 1.500 = totale per euro 16.500; quest’importo va diviso per 2 (50%) e si ottiene l’importo da pagare di 8.250 euro.

Lo sconto in fattura, concesso dal fornitore, permette al cliente di pagare solo 8.250 euro, per un intervento del valore di 16.500euro.

Lo stesso esempio vale per la sostituzione della caldaia a condensazione, se il fornitore accetta di praticare lo sconto in fattura del 50%.

Luca De Franciscis
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