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Brevi note sul principio di non contestazione nel processo tributario
Il principio di non contestazione, predicato dall’art. 115 comma primo, c.p.c., è applicabile anche al processo tributario in forza del rinvio di cui al D.Lgs n. 546/92. Le parti processuali, nel prendere puntuale posizione sulle avverse argomentazioni, attraverso una difesa attenta e proficua, hanno l’onere di sollevare contestazioni specifiche e giammai generiche.
Il dispositivo normativo di cui all’art. 115 comma primo, c.p.c., stabikisce che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonchè i fatti non specificatamente dalla parte costituita“.
In applicazione al suddetto principio normativo, la parte costituita, che intenda confutare le avverse argomentazioni di fatto, onde impedire che possono essere poste dal giudice tributario a fondamento della decisione, ha l’onere di articolare una puntuale e circostanziata contestazione attraverso ragioni, eccezioni ed istanze, tese tutte a provare l’irrilevanza dimostrativa e fiscale dei fatti addotti (dalla controparte), ovvero la non pertinenza degli stessi rispetto alla vicenda contenziosa, onde estrometterli dal corredo probatorio altrimenti utilizzabile; in caso di mancata costituzione nel giudizio di primo grado, la contetsazione potrà essere per la prima volta formulata nel successivo grado di giudizio, ovvero in appello, a cura della parte costituita.
Circa la posizione processuale del contribuente, quale soggetto passivo del rapporto obbligatorio d’imposta, questi dovrà contestare specificatamente i fatti costituitivi della pretesa tributaria, introducendo, nel giudizio, i fatti impeditivi e/o esttintivi e/o modificativi ritenuti idonei a demolire l’avversa pretesa; l’Ufficio invece, dovrà valorizzare i fatti posti a base della ricostruzione del maggior imponibile recuperato a tassazione, contestando i rilievi fattuali introdotti dalla controparte.
Il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, impone che entrambe le parti processuali, ricorrente e resistente, svolgano una difesa attenta e completa, prendendo posizione sui fatti allegati dalla controparte attraverso una contestazione che, lungi dall0essere generica e destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e probatorio, si riveli, invece, specifica e circostanziata.
I fatti allegati dalla controparte sono contestati nella prima fase utile, secondo i tempi e le modalità dettate dalla disciplina regolatrice del processo tributario e potranno formare oggetto di contestazione, sia i fatti principali che quelli seconbdari, posto che la norma di cui al citati art. 115 c.p.c. non limita la sua portata applicativa a determinati fatti anzichè ad altri.
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