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Compilazione rigo VA16 – Dichiarazione IVA 2021
Nel modello Iva 2021, debutta un nuovo rigo che accoglie gli importi dei pagamenti “sospesi a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19“.
Numerosi contribuenti, nel corso del 2020, si sono avvalsi dei vari provvedimenti che hanno consentito il rinvio delle scadenze originarie dei pagamenti.
L’Agenzia delle Entrate non ha richiesto alcuna dichiarazione preventiva e, per questo motivo, il rigo VA16 chiarirà all’Amministrazione Finanziaria il comportamento concludente tenuto dai contribuenti o meglio specificherà di quale provvedimento si sono avvalsi e per quale importi.
Già qualche settimana fa abbiamo pubblicato un articolo inerente le principali novità del modello Iva 2021, relativo al periodo d’imposta 2020.
Novità espresse dal provvedimento n.13095/2021 del 15/01/2021 dell’Agenzia delle Entrate alla luce, appunto, del grave stato di emergenza epidemiologica da, ormai, un anno a questa parte.
Tra le novità previste dal provvedimento, quella più caotica, a dirla tutta, è proprio quella riguardante il rigo VA16, presente nella sezione 2 del quadro VA.
Tabella versamenti sospesi Covid-19
Tale rigo, per la sua compilazione, richiede l’utilizzo di ben 9 casistiche a cui corrispondono altrettanti codici causale, esposti in modo non consequenziale, che dovranno essere indicati nel predetto rigo, unitamente agli importi dei pagamenti IVA sospesi a tale titolo.
Esponiamo, qui di seguito, i codici.
Codice 2
Sospensione dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 dei termini dei versamenti dovuti dai soggetti aventi residenza, sede legale o operativa alla data del 21 febbraio 2020, nei Comuni di cui all’ allegato 1 del DPCM 23/02/2020 (la prima zona rossa, per intenderci).
Codice 4
Sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato.
I soggetti che hanno usufruito di questa sospensione sono quelli che esercitano le attività di cui all’articolo 61, comma 2, (tranne la lettera b) del D.L. n.18/2020.
Ad esempio si tratta delle imprese turistico-ricettive, teatri, ricevitorie del lotto, organizzatori di corsi, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, asili nido, gestori di servizi di trasporto merci e persone.
Codice 5
Sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi da marzo a giugno 2020, per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato.
I soggetti interessati sono quelli che svolgono le attività di cui all’articolo 61, comma 2, lettera b) del D.L. n.18/2020.
Trattasi delle federazioni sportive nazionali e gestori di impianti sportivi (palestre, piscine, centri di danza).
Codice 6
Sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza dall’8 marzo al 31 marzo 2020, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato.
I soggetti dovranno aver conseguito, nel 2019, ricavi o compensi non superiori a 2.000.000 di euro.
Tale limite non è considerato per coloro che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
Codice 7
Sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di maggio 2020, per i soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato del mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
La norma prevede un calo di almeno il 33%.
Codice 8
Sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di maggio 2020, per i soggetti già elencati al codice 7, confrontando questa volta, però, il mese di aprile 2020 ed il mese di aprile 2019.
Codice 9
Sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, per i soggetti esercenti che hanno dato inizio ad attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 marzo 2019.
Codice 12
Sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di novembre 2020, per i soggetti che operano nel territorio dello Stato e che esercitano le attività economiche sospese in base all’articolo 1 DPCM 3 novembre 2020 (palestre, piscine, sale gioco ed altre);
per i soggetti che esercitano attività di ristorazione nelle zone “rosse ed arancione”;
per i soggetti con attività codici ATECO di cui all’allegato 2 del D.L. n.137/2020 (alberghi, agenzia di viaggio, tour operator operanti nella zona “rossa”).
Codice 13
Sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di dicembre 2020, per i soggetti che operano sul territorio nazionale con ricavi o compensi 2019 inferiore a 50.000.000 di euro e con un calo di fatturato di almeno il 33% relativamente ai mesi di novembre 2020 e novembre 2019;
per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 novembre 2019;
per i soggetti esercenti le attività economiche sospese in virtù dell’articolo 1 DPCM 3 novembre 2020;
per i soggetti che esercitano attività di ristorazione nelle zone “rossa ed arancione”, individuate alla date del 26 novembre 2020, e per i soggetti con codici ATECO ricompresi nell’allegato 2 del D.L. n.137/2020.
Se, nel periodo d’imposta 2020, il contribuente si fosse avvalso di disposizioni diverse, dovrà compilare due o più caselle del codice, con il relativo importo, a seconda delle diverse situazioni.
In base a questa esposizione, possiamo dire che il ruolo del nuovo rigo VA non è certo una mera esposizione di dati.
Esso non ha alcuna conseguenza sul risultato della dichiarazione IVA, esposto nel quadro VL, ma la sua importanza, da qui la complessità nel compilarlo, è quello di rendere nota all’Agenzia delle Entrate la norma sospensiva utilizzata dal contribuente.
Diversamente l’Agenzia non avrebbe modo di collegare il mancato versamento al beneficio derivante dall’applicazione di una specifica norma.
La conseguenza è che potrebbe mettersi in atto, automaticamente, l’attività di recupero dell’imposta attraverso lettere di compliance seguite, eventualmente, da avvisi bonari.
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