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Composizione negoziata e compiti dell’Esperto
Le funzioni assegnate all’Esperto nel complesso percorso della composizione negoziata risultano molteplici involgendo diversi profili che vanno dalla cd. “facilitazione delle trattative” fino a giungere alla sollecitazione delle proposte, passando per una analisi di coerenza del piano. Proprio tale ultimo aspetto merita un’attenzione particolare a motivo della non del tutto felice legiferazione che stenta a delineare perfettamente la perimetrazione dell’incarico dell’Esperto.
Compito che, per vero, va indagato anche alle luce delle ulteriori prescrizioni che si rinvengono nella Sezione III del Decreto Dirigenziale dedicata, in maniera più ampia, al “protocollo di conduzione della composizione negoziata”, che, per espressa ammissione, “reca la declinazione operativa delle prescrizioni normative contenute nel Decreto legge”, recependo inoltre “le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti”. Tale ultima normazione secondaria richiama l’“Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list” avendo cura di ribadire, in chiave operativa, come il piano di risanamento, che può essere redatto a cura dell’imprenditore prima o durante la composizione negoziata, è sottoposto ad un’analisi di coerenza da parte dell’esperto sulla base di quelle indicazioni già precedentemente illustrate (di cui alla check-list della Sezione II).
Ciò stante necessita interrogarsi sul livello di analisi della verifica richiesta posto che la figura dell’Esperto è, per espressa volontà di legge, ben lontana da quella del Professionista indipendente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), come anche dalla pubblicistica funzione del Commissario Giudiziale, con una profondità che, a ben vedere, può essere più o meno intensa a seconda dell’exit che l’imprenditore intende perseguire.
Sul punto occorre, dunque, fare necessario e momentaneo rinvio alla norma che regolamenta gli esiti della composizione negoziata, ricorrendo alla lettura dell’art. 23 CCII il quale prevede, come noto, alcuni strumenti “tipici” e mai prima conosciuti dal nostro ordinamento, ovvero gli accordi di cui al comma 1 lettera a) e lettera c), cui si aggiungono gli strumenti più propriamente “concorsuali”, per i quali è prevista la necessaria presenza del Professionista indipendente. Ciò posto, appare abbastanza intuitivo considerare come il livello di comfort che la norma impone per i diversi strumenti cui si è fatto menzione sia totalmente differente, sicché deve ritenersi che altrettanto diversificato debba essere il ruolo dell’Esperto in termini di analisi di coerenza.
Prendendo in esame il compito assegnato a quest’ultimo va rilevato un generalizzato dovere di verifica abbastanza sommario e non del tutto organico, che si compendia:
(i) in una mera verifica del corredo informativo dell’organo di controllo e del revisore legale in punto di affidabilità ed adeguatezza del piano,
(ii) nell’individuazione delle manifestazioni esteriori dello stato di crisi;
(iii) in una comparazione storica degli stati patrimoniali e dei conti economici di un numero adeguato di anni, con intervista delle principali funzioni aziendali;
(iv) nella valutazione della credibilità del piano e della appropriatezza delle strategie di intervento per il superamento delle cause della crisi;
(v) nella coerenza tra le iniziative industriali da intraprendere e nella ragionevolezza della redditività prospettica;
(vi) nella individuazione, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta l’impresa;
(vii) più in generale, in un mero controllo dell’attività di report richiesta all’imprenditore all’interno della check list.
Lavorazioni che, a ben vedere, rappresentano solo una minima parte di quel più ampio vaglio di veridicità e di fattibilità richiesto al professionista indipendente nelle obbligatorie attestazioni di cui agli accordi ed al concordato preventivo (quand’anche non va dimenticato il potere dell’Esperto di richiedere all’imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile o necessaria). E dunque, l’aver inserito tra gli esiti, tra l’altro favorevoli, della composizione negoziata anche gli accordi ex art. 57 CCII, spesso corredati dalla richiesta ex art. 63 CCII (istituti che richiedono entrambi la presenza del Professionista indipendente), può legittimamente far sostenere che, quantomeno in detti casi, la verifica di coerenza assegnata all’Esperto sia destinata a degradare ed a cedere il passo al più profondo livello di dettaglio, peraltro sanzionato ex art. 342 CCII, dell’attestazione di legge. O, forse meglio, induce a ritenere che la verifica di coerenza si converta in una “verifica di processo” del lavoro svolto dall’attestatore che, se conforme a canoni di efficienza, libera l’Esperto da ulteriori compiti e responsabilità. La soluzione pare confortata anche dalla lettura del punto 14.6.1 della Sezione III del Dirigenziale che ammette la sottoscrizione di un accordo ex art. 23 comma 2 lett. b che sia stato già perfezionato ed attestato, per il quale l’Esperto è tenuto esclusivamente a darne conto nella relazione finale.
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