Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Congedo Maternità 2021
Per fruire del congedo di maternità 2021 è necessario presentare domanda all’INPS, al fine del riconoscimento dell’indennità spettante per il periodo di congedo obbligatorio. Il congedo di maternità è quel lasso di tempo dove la madre ha l’obbligo di astenersi dal lavoro e di ricevere dall’INPS un’indennità che sostituisce lo stipendio spettante.
Ne hanno diritto le lavoratrici dipendenti, le autonome e le iscritte alla Gestione separata INPS. Il congedo, riconosciuto prima e dopo il parto, è una misura di tutela della genitorialità, alle quali si affianca il congedo di paternità.
La durata complessiva del congedo di maternità INPS è pari a cinque mesi, e l’indennità riconosciuta, anticipata dal datore di lavoro, spetta non solo nel caso di parto, anche a seguito di adozione o affidamento di minori.
Possono presentare la domanda per fruire del periodo di congedo di maternità INPS:
- lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
- apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
- disoccupate o sospese: il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro. Se sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione o alla cassa integrazione, i
- congedo può iniziare oltre i 60 giorni. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità di maternità spetta solo se il congedo di maternità è iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all’INPS 26 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo.
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU);
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), con 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo;
- lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
- lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell’articolo 65 del TU);
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate, tenute però a versare il contributo con l’aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità. La relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa;
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico.
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