Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Contributi a “fondo perduto” per il rilancio del commercio al dettaglio
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso operativo il fondo previsto dal decreto “Sostegni ter” (art. 2 Dl. 4/2022), per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio al fine di contenere gli effetti negativi della pandemia COVID-19 e prevedere misure specifiche di sostegno per i commercianti più colpiti.
Risorse disponibili
Le risorse ammontano a 200 milioni di euro per il 2022
Soggetti destinatari
I soggetti destinatari di questi aiuti sono le imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio (qui la lista dei codici ATECO) che nel 2019 hanno avuto un ammontare di ricavi non superiore ai 2 milioni di euro e che abbiano subito nel 2021 una riduzione del fatturato superiore al 30% rispetto al 2019. Le imprese al momento della presentazione della domanda devono inoltre:
– essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
– avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro Imprese;
– non essere in liquidazione volontaria;
– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019
– non essere destinatarie di sanzioni interdittive
– essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
– avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro Imprese;
– non essere in liquidazione volontaria;
– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019
– non essere destinatarie di sanzioni interdittive
Modalità di erogazione
La forma prevista per l’erogazione è quella dei contributi a “fondo perduto”, limitatamente alle condizioni previste dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Le risorse finanziarie sono ripartite riconoscendo agli aventi diritto un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, ovvero:
– il 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400mila euro;
– il 50% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione euro;
– il 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro
Modalità e termini di presentazione
La domanda può essere presentata esclusivamente dalle imprese in possesso di una Pec registrata nel Registro delle imprese.
Lo sportello telematico per la presentazione delle istanze di agevolazione è raggiungibile all’indirizzo https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it e aprirà alle ore 12 del 3 maggio 2022 e chiuderà alle ore 12 del 24 maggio 2022.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione si rimanda al decreto direttoriale Mise del 24 marzo 2022, che contiene anche:
– il modello di istanza
– gli oneri informativi
– l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Per ulteriori chiarimenti sulla normativa e sulla presentazione delle domande, è consigliabile consultare le DOMANDE FREQUANTI (FAQ)
oppure scrivere all’indirizzo mail info.commercioaldettaglio@mise.gov.it.
oppure scrivere all’indirizzo mail info.commercioaldettaglio@mise.gov.it.
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