Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Controllo e revisione del bilancio 2019
Controllo e revisione del bilancio 2019
Ospitiamo il contributo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Salerno che ha scelto il nostro quotidiano per divulgare il “Focus sul Controllo e revisione del bilancio 2019”.
FOCUS a cura della commissione Revisione Legale, Collegio Sindacale e D.lgs. 231/20011
Controllo e revisione del bilancio 2019
focus per il revisore nominato a ridosso della chiusura d’anno o
successivamente
Nell’ultimo lavoro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sulla relazione unitaria del collegio sindacale e del revisore unico del 25 marzo 2020 emerge sempre più netta l’interpretazione che estende la verifica dei bilanci 2019 ai sindaci o revisori anche se nominati a ridosso della scadenza di Dicembre 2019 o successivamente.
Tale tesi scaturisce dal procedimento logico secondo il quale l’organo di controllo in sede di accettazione abbia svolto tutte le procedure preliminari di verifica dei rischi in modo da poter effettuare correttamente ed in conformità alle norme e ai principi di revisione applicabili, l’attività di revisione relativamente al bilancio 2019.
Si legge nel richiamato lavoro che: “Il corretto espletamento delle attività preliminariall’accettazione dell’incarico, richieste per ogni revisione legale sia dai principi professionali di riferimento (si vedano i principi Isa Italia: 210, 220, 230, 300 e il principio sul controllo di qualità ISQC Italia 1) sia dalla legge (art. 10-bis del D.Lgs. n. 39/2010), consente al sindaco-revisore di pervenire ad una scelta consapevole, avendo valutato preliminarmente sia fattori interni, riferibili al revisore e alla propria organizzazione (nello specifico tempo, risorse e conoscenze adeguate per affrontare l’incarico), sia fattori esterni, ossia riferibili al potenziale cliente e all’apprezzamento del revisore del rischio ad esso associato (in primis, la consapevolezza degli amministratori delle proprie responsabilità sul bilancio e su quella parte del controllo interno collegata all’informativa finanziaria, il loro orientamento al controllo e la concreta realizzazione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alla dimensione della società).”
L’unica deroga concessa all’organo di controllo neo insediato è quella riferita all’ISA Italia 510, “Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura”, che non impone lo svolgimento di specifiche procedure volte ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui “saldi di apertura dello stato patrimoniale del primo bilancio sottoposto a revisione”, in tal caso il revisore dovrebbe elaborare un giudizio con rilievo non pervasivo sulle rimanenze.
Il CN, in riferimento a tale problematica suggerisce degli “Elementi alla base del giudizio con rilievi: “Sono stato nominato revisore legale della società il [xx][yy][aa] e conseguentemente non ho assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all’inizio dell’esercizio. Le procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2018. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico, non sono stato in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato dell’esercizio esposto nel conto.”
Per la verifica delle attività e passività correnti, alcuni elementi probativi sui saldi di apertura possono essere acquisiti nel corso dello svolgimento delle procedure di revisione sul bilancio del periodo amministrativo in esame. Ad esempio, l’incasso e il pagamento di crediti e debiti nel periodo amministrativo in esame esposti nei saldi di apertura fornirà elementi probativi sulla loro esistenza, su diritti e obblighi, sulla loro completezza e valutazione all’inizio del periodo amministrativo.
Il revisore dovrebbe inoltre specificare la legge che ha richiesto la sua nomina.
Il CN, in riferimento a tale problematica suggerisce a norma dell’ISA Italia 706, “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente.”
“Il bilancio della Società ABC S.r.l., per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, è il primo sottoposto a revisione legale dei conti, avendo la società superato i limiti di cui all’art. 2477 c.c., con riferimento agli esercizi 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017, come peraltro previsto nella versione originaria dell’art. 379 del D. Lgs. del 12 gennaio 2019 n. 14, anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.”
La Normativa attuale ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sono stati puntuali nel chiarire i parametri dell’attività di revisione. È importante quindi, nonostante la pandemia in corso, uniformare la revisione ai parametri ISA, redigendo le carte di lavoro, specie quelle relative alla fase di insediamento, che rappresenteranno per le nano-imprese il fulcro per una revisione adeguata.
Si allegano alla presente informativa, le carte di lavoro predisposte dal Consiglio Nazionale, alle quali invitiamo i giovani professionisti ad uniformarsi il più possibile.
L’assunto di base da tener presente è che l’attività di revisione legale è considerevolmente cambiata negli ultimi anni. Essa, infatti, non si basa più esclusivamente sui controlli trimestrali, ma su adeguati elementi probativi raccolti durante l’anno.
È utile conservare tutti i decreti che hanno previsto sospensioni d’attività e chiusure di aziende sottoposte a revisione legale, specificando che in questo periodo alcuni controlli tipici della revisione sono stati limitati o preclusi (per chiusura dell’azienda o limiti all’accesso ovvero dallo smart working), quali ad esempio il controllo a campione delle operazioni attive e passive (verifica degli adempimenti contabili). Inoltre bisogna considerare che le verifiche comparative in questo periodo, specie per un’azienda chiusa hanno uno scarso valore probatorio.
Si ricorda che molte operazioni di controllo devono essere svolte necessariamente presso il fornitore di servizi contabili per le nano-imprese, e che molto spesso questi è un collega che potrebbe a sua volta aver subito delle significative riduzioni di orario e o di personale. Quindi sarebbe opportuno acquisire anche una sua dichiarazione sulle eventuali limitazioni dell’attività.
Inoltre sarebbe opportuno che le condizioni circa la continuità aziendale venissero verificate congiuntamente con il management dell’azienda redigendo le relative carte di lavoro.
Salerno, 29 Aprile 2020
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