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Covid-19 e disposizioni su IRAP: sostegno alle imprese e all’economia
Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP: sostegno alle imprese e all’economia – Effetto Covid-19
E’ di queste ultime ore l’ufficializzazione del nuovo decreto varato dal Governo.
Parliamo del decreto legge del 19 Maggio 2020, num. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale num. 128 del 19 Maggio 2020, già conosciuto come Decreto Rilancio. D.L. num.34 del 19 Maggio 2020
Ancor prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto ha già fatto parlare di sé per le misure, più o meno favorevoli, a sostegno di imprese, economia, famiglie e salute.
L’obiettivo è sempre quello di porre in atto degli interventi per tentare, almeno in parte, di arginare gli effetti dovuti all’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Vogliamo, con questo articolo, focalizzare l’attenzione sulle disposizioni in materia di versamento dell’IRAP, che sono contemplate all’articolo 24 – Titolo II – Capo I del suddetto decreto.
Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP
L’articolo stabilisce che non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Rimane valido il versamento degli acconti dovuti per lo stesso periodo d’imposta.
Non è dovuto, inoltre, il versamento della prima rata dell’acconto IRAP per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ossia il primo acconto relativamente al 2020.
Soggetti esclusi
Quanto detto si applica a quei soggetti diversi da:
- quelli che determinano il valore della produzione netta in base agli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. D.Lgs 15 dicembre 1997, num.446
- quelli di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, num.917. D.P.R. 22 dicembre 1986, num.917
Per intenderci la norma è esclusa per le banche, per gli altri enti e società finanziari, per le imprese di assicurazione , le amministrazioni e gli enti pubblici.
Soggetti beneficiari
I soggetti che possono beneficiare del mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e dell’acconto 2020, devono aver realizzato un volume di ricavi, di cui all’articolo 85, comma I, del testo unico delle imposte sui redditi di cui sopra, o compensi, di cui all’art.54, comma I, dello stesso testo unico, non superiore a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Impatto sui bilanci al 31 dicembre 2019
Ci chiediamo, a questo punto, quale potrà essere l’imposta IRAP di competenza da iscrivere in bilancio.
La norma agevolativa contenuta nel decreto rientra, senz’altro, tra i fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio 2019.
Secondo il documento OIC 29, essi non devono essere inseriti in bilancio perchè di competenza dell’esercizio successivo; dovranno essere menzionati, se rilevanti, nella Nota integrativa del bilancio relativo al periodo d’imposta 2019.
Il documento OIC 25 stabilisce che: “le imposte correnti rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio; il costo derivante dalle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data del bilancio”
Attenendoci a quanto sopra detto, considerando anche i tempi di emanazione del Decreto Rilancio, si potrebbe concludere che il costo relativo all’IRAP dovrà essere riportato in bilancio per il suo intero ammontare.
Nell’esercizio 2020, si provvederà a rilevare una sopravvenienza attiva pari al saldo IRAP 2019 non dovuto.
Tutto ciò riguarda, però, i soggetti che hanno approvato il bilancio entro i 120 giorni dalla chiusura del”esercizio. In quella data il decreto non esisteva.
I soggetti che, invece, approveranno il bilancio 2019 nel termine di 180 giorni (con predisposizione del progetto di bilancio entro il 29 maggio), potranno intervenire direttamente sulla contabilità 2019.
L’imposta IRAP che inseriranno in bilancio sarà pari al minore importo tra l’imposta effettivamente dovuta per il 2019, calcolata senza considerare il decreto, e la somma degli acconti calcolati per il 2019.
Calcolo effettuato con il metodo storico che non è altro che un ammontare pari al 90% (per le Pmi con gli ISA) o al 100% dell’imposta IRAP dovuta nel 2018.
Acconto IRAP 2020
Per quanto riguarda il taglio del primo acconto dovuto per l’anno di imposta 2020, il calcolo è più semplice.
Esso equivale al 40% ( o al 50% solo per le Pmi con gli ISA) dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno 2019 (dopo il decreto Rilancio), cioè senza il saldo.
Questo è quanto possiamo dire in queste ore immediatamente successive alla pubblicazione del decreto.
Attendiamo, comunque, ulteriori risvolti che potranno sciogliere eventuali dubbi ed incertezze che, come sempre, sorgono quando si affrontano argomenti delicati ed importanti, come quello appena esaminato.
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