Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
COVID-19 e Titoli di credito: sospensione protesti sino al 30 aprile
L’articolo 11 del decreto legge liquidità (decreto legge n. 23/2020) stabilisce la sospensione delle scadenze relative ai vaglia cambiari, cambiali, assegni ed ogni altro titolo di credito. Tutti i titoli che hanno esecuzione forzata (art.10 comma 5), se emessi prima del 9 aprile 2020, rientrano nella norma.
Sono sospesi i termini di scadenza ed i termini per effettuare i pagamenti in ritardo di cambiali e assegni, se dovessero cadere nel momento incluso tra 9.03.2020 ed il 30.04.2020.
COVID-19. assegni scoperti, protesto sospeso fino al 30.04.2020:
Detta interruzione, non impedisce ai creditori di presentare gli assegni all’incasso, pure in pendenza della sospensione dovuta in questo momento storico.
Appunto per questo, l’assegno continua ad essere pagabile nel caso ci siano fondi sul conto corrente del debitore.
Se sul conto non c’è la liquidità, vale l’interruzione con conseguente non applicabilità delle norme sul protesto e delle sanzioni (penalità prefettizie, revoca ad emettere assegni, e conseguente iscrizione alla C.A.I. “Centrale Allarme Interbancaria”).
Fondamentalmente per il periodo 9 marzo – 30 aprile 2020 sono sospesi i termini:
- presentazione al pagamento;
- levata del protesto;
- versamento tardivo nei 60 giorni dalla presentazione;
- sanzioni nel caso di assegni privi di copertura.
In tale situazione, non sarà inviato nessun avvertimento di revoca da parte dell’istituto di credito. Per gli assegni privi di fondi durante il periodo di sospensione, è valida l’interruzione sino al 30 aprile 2020;
Sono sospese anche tutte le trasmissioni alle Camere di Commercio dei protesti levati dal 09.03.2020. Se pubblicati, le Camere di Commercio sono tenute alla cancellazione dei protesti pubblicati.
COVID-19. sospensione protesti e segnalazioni CAI fino al 30.04.2020
Esempi:
- Assegno con data tra il 9 marzo e il 30 aprile: può essere incassato. Però in caso di mancanza di fondi, il protesto sarà elevato il 01.05.2020 con decorrenza 60 giorni per il termine di pagamento in ritardo. Se c’è stata la segnalazione in CAI la banca deve cancellare d’ufficio la segnalazione, così pure le Camere di Commercio;
- Assegno presentato per l’incasso prima del 9.03.2020. Se in questa situazione è ancora pendente il termine per il pagamento tardivo (60 gg dalla presentazione), nel calcolo dei 60gg è escuso il periodo tra il 09.03.2020 ed il 30.04.2020. Tale termine riprenderà dal 01.05.2020.
COVID-19 sospensione pignoramenti su cambiali e assegni fino al 30.04.2020.
Nello stesso periodo che va dal 09.03.2020 al 30.04.2020 è sospesa ogni azione di prescrizione delle azioni esecutive su cambiali ed assegni che il creditore può utilizzare come titolo esecutivo.
La decorrenza di tutti i termini è sospesa sino al 30.04.2020 e riprende il 01.05.2020.
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