Quando parliamo di sostenibilitĂ , spesso la associamo alla tutela dellâambiente o a una crescita economica equa…
Credito d’imposta per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo – Decreto Rilancio
Credito dâimposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo – Decreto Rilancio
Sono trascorsi pochissimi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma giĂ il nuovo decreto sta lasciando dietro di sĂŠ commenti non sempre favorevoli, oseremo dire.
Il decreto a cui ci riferiamo è il decreto legge n.34 del 19/05/2020, ormai denominato Decreto Rilancio.
Esso, come gli altri decreti emanati in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid -19, prevede misure a sostegno di famiglie, imprese, salute ed economia.
Tra le diverse misure inserite dal governo Conte nel Decreto Rilancio, ne è annoverata una particolarmente allettante per aziende e piccole imprese.
In questa complicatissima crisi generata dallâemergenza sanitaria Coronavirus , il governo ha predisposto una specie di âscontoâ per gli affitti dei locali commerciali.
Quanto detto è rubricato allâarticolo 28: â Credito dâimposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto dâazienda.
Articolo 28 Decreto Rilancio (D.L. n.34 del 19 maggio 2020)
Questo articolo prevede un credito di imposta del 60% dellâammontare mensile del canone  di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dellâattivitĂ :
- Industriale;
- Commerciale;
- Artigianale;
- Agricola;
- di interesse turistico;
- allâ esercizio abituale e professionale dellâattivitĂ di lavoro autonomo.
In caso di contratti di servizi  a prestazioni complesse o affitto dâazienda, che comprendono almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attivitĂ Â sopra citate, spetta un credito nella misura del 30% dei relativi canoni.
Soggetti che possono accedere al credito dâimposta
Possono accedere al credito dâimposta:
- I soggetti esercenti attivitĂ di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo dâimposta 2019;
- Le strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dai ricavi e dai compensi;
- Gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Canoni di locazione interessati
Il credito dâimposta spetta relativamente ai canoni di marzo, aprile e maggio 2020.
Per il settore turistico, con attivitĂ solo stagionale, il reddito spetta per i canoni di aprile, maggio e giugno 2020.
Condizioni di accesso
Il Decreto Legge n.34/2020 stabilisce che il credito dâimposta del 60% è utilizzabile dai soggetti locatari che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo dâimposta precedente, ossia 2019.
Utilizzo del credito dâimposta.
Il credito dâimposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta di sostenimento della spesa.
Eâ utilizzabile esclusivamente in compensazione, in virtĂš dellâarticolo 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, num.241, (D.Lgs. 9 luglio 1997, num.241 ) successivamente allâavvenuto pagamento dei canoni.
Per poter utilizzare tale credito, lâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n.13 del 20 marzo 2020, ( risoluzione n.13 20 marzo 2020) ha istituito un apposito codice tributo.
Il codice â6914â denominato : credito dâimposta canoni di locazione botteghe e negozi â articolo 65 del decreto legge n.15 del 17 marzo 2020.
La compensazione dovrĂ avvenire mediante modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito; non concorre, inoltre, alla determinazione del valore della produzione ai fini dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive.
Gli immobili che danno diritto allo sconto fiscale sono tutti quelli rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe, per intenderci).
Il credito dâimposta non si applica alle attivitĂ escluse dal lockdown imposto dal governo; ossia tutte le attivitĂ essenziali elencate agli allegati 1 e 2 del d.p.c.m. 11 marzo 2020. (d.p.c.m. 11 marzo 2020).
Il credito in esame non è cumulabile con il credito previsto per le botteghe e negozi, riconosciuto dal decreto Cura Italia, in relazione alle medesime spese sostenute.
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