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Credito d’Imposta per la Mediazione Civile e Commerciale (Decreto agosto 2023)

Giornalista.
Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

Il presente articolo andrĂ  a sinterizzare il decreto emanato dal Ministero della Giustizia (nella GU Serie generale – n. 183 del 7 agosto 2023) rubricato: Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

Pacchetto interessante e che avrà notevole appeal pratico è quello relativo agli incentivi fiscali nella forma del credito d’imposta nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita. Fra l’altro il credito d’imposta nella negoziazione assistita era (ed è) comunque fruibile a differenza di quanto stabilito nel D. Lgs. 28/2010 relativo alla mediazione civile e commerciale che è stato, fino “ad oggi” un credito d’imposta solo teorico e non applicabile dal punto di vista pratico.

Ciò, ricordo che è stato confermato anche dalla DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA CIVILE UFFICIO III REPARTO IV, nella risposta in cui confermava che “la concessione del credito d’imposta relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente presuppone l’adozione di un decreto ministeriale attuativo, che ne determini la misura e la copertura finanziaria: decreto che, tuttavia, non è stato emanato fino all’anno 2018Âť e, fino “ad oggi.”

Con riferimento alla negoziazione assistita (e all’arbitrato) vale la pena ricordarne la procedura e la sua applicazione.

Precisamente, possono presentare istanza per il riconoscimento del credito d’imposta le parti che hanno corrisposto, nell’anno precedente la presentazione della domanda, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo o agli arbitri nel caso di conclusione dell’arbitrato con lodo (Articolo 21-bis D.L. 83/2015). Il credito d’imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all’avvocato o all’arbitro fino alla concorrenza di 250 euro ed è determinato in misura corrispondente alle risorse stanziate.

La richiesta di attribuzione del credito di imposta deve essere proposta compilando l’apposito modulo (FORM), disponibile nell’area dedicata nel sito del Ministero della Giustizia.

Il Ministero della Giustizia comunica all‘interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, l‘importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti e determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate.

Per consentire il necessario controllo, il Ministero, preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei medesimi e l’importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Presentazione della DOMANDA

Il nuovo decreto disciplina la procedura e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti, le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.

Come, dunque, era previsto per negoziazione ed arbitrato, tutto inizia dalla presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta che è presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS.

Quando la domanda è presentata per conto di un Organismo di Mediazione (ODM) o di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile del ODM, o del legale rappresentante.

La domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:

  1. i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
  2. il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
  3. la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
  4. l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunica- zioni relative alla domanda.

La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.

Quando un soggetto richiede il riconoscimento di più crediti d’imposta (derivanti quindi da più mediazioni /negoziazioni svolte), è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.

RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO

In caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione, oltre a quanto sopra, la domanda deve contenere:

  1. il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
  2. la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;
  3. la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo corredata del numero del procedimento e della data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
  4. il numero del procedimento e la data dell’accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;
  5. il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
  6. lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;
  7. la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
  8. l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

NON RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO

In caso di NON raggiungimento dell’accordo la richiesta contiene:

  1. il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;
  2. la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo;
  3. il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;
  4. la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell’accordo risultante dai registri del ODM;
  5. l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE

In caso di mediazione demandata dal giudice, se raggiunto l’accordo, la documentazione sopra richiesta verrà integrata anche dai seguenti documenti:

  1. il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
  2. la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di nu- mero di ruolo;
  3. il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
  4. la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;
  5. il numero del procedimento e la data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
  6. il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
  7. lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014;
  8. gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell’art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l’ordinanza di cui alla lettera b). Questo per l’ulteriore riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione.

In caso di mediazione demandata dal giudice, se NON raggiunto l’accordo, la documentazione sopra richiesta verrà integrata anche dai seguenti documenti:

  1. il numero del procedimento di mediazione;
  2. la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo.

PATROCINIO DELLO STATO

Fra gli incentivi, è previsto la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità̀ non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In questo caso, oltre a quanto sopra richiamato la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:

  1. il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o piĂš parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;
  2. i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti am- messe al patrocinio a spese dello Stato;
  3. l’ammontare dell’indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
  4. la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti di cui alla lettera b), la comunicazione prevista dall’art. 15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010;
  5. la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;
  6. fuori dal caso di cui alla lettera e), l’indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.
Luca Santi
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