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Credito dâImposta per la Mediazione Civile e Commerciale (Decreto agosto 2023)
Il presente articolo andrĂ a sinterizzare il decreto emanato dal Ministero della Giustizia (nella GU Serie generale – n. 183 del 7 agosto 2023) rubricato: Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
Pacchetto interessante e che avrĂ notevole appeal pratico è quello relativo agli incentivi fiscali nella forma del credito dâimposta nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita. Fra lâaltro il credito dâimposta nella negoziazione assistita era (ed è) comunque fruibile a differenza di quanto stabilito nel D. Lgs. 28/2010 relativo alla mediazione civile e commerciale che è stato, fino âad oggiâ un credito dâimposta solo teorico e non applicabile dal punto di vista pratico.
Ciò, ricordo che è stato confermato anche dalla DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA CIVILE UFFICIO III REPARTO IV, nella risposta in cui confermava che “la concessione del credito d’imposta relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente presuppone l’adozione di un decreto ministeriale attuativo, che ne determini la misura e la copertura finanziaria: decreto che, tuttavia, non è stato emanato fino all’anno 2018Âť e, fino âad oggi.â
Con riferimento alla negoziazione assistita (e allâarbitrato) vale la pena ricordarne la procedura e la sua applicazione.
Precisamente, possono presentare istanza per il riconoscimento del credito dâimposta le parti che hanno corrisposto, nellâanno precedente la presentazione della domanda, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo o agli arbitri nel caso di conclusione dellâarbitrato con lodo (Articolo 21-bis D.L. 83/2015). Il credito dâimposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dellâarbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalitĂ , al compenso corrisposto allâavvocato o allâarbitro fino alla concorrenza di 250 euro ed è determinato in misura corrispondente alle risorse stanziate.
La richiesta di attribuzione del credito di imposta deve essere proposta compilando l’apposito modulo (FORM), disponibile nellâarea dedicata nel sito del Ministero della Giustizia.
Il Ministero della Giustizia comunica allâinteressato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, lâimporto del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti e determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate.
Per consentire il necessario controllo, il Ministero, preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette allâAgenzia delle Entrate lâelenco dei medesimi e lâimporto del credito spettante a ciascuno di essi, nonchĂŠ le eventuali variazioni e revoche.
Presentazione della DOMANDA
Il nuovo decreto disciplina la procedura e le modalitĂ di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti, le modalitĂ di trasmissione in via telematica allâAgenzia delle entrate dellâelenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.
Come, dunque, era previsto per negoziazione ed arbitrato, tutto inizia dalla presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta che eĚ presentata, a pena di inammissibilitĂ , tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS.
Quando la domanda eĚ presentata per conto di un Organismo di Mediazione (ODM) o di una persona giuridica, lâaccesso alla piattaforma eĚ effettuato utilizzando lâidentitĂ digitale del responsabile del ODM, o del legale rappresentante.
La domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:
- i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
- il numero, lâimporto e la data della fattura emessa dal ODM, dallâavvocato o dallâarbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
- la dichiarazione avente ad oggetto le modalitĂ , lâimporto, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dellâavvocato o dellâarbitro dellâimporto fatturato;
- lâindirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunica- zioni relative alla domanda.
La domanda è presentata, a pena di inammissibilitĂ , entro il 31 marzo dellâanno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.
Quando un soggetto richiede il riconoscimento di piĂš crediti dâimposta (derivanti quindi da piĂš mediazioni /negoziazioni svolte), è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nellâambito della quale è sorto il credito che si fa valere.
RAGGIUNGIMENTO DELLâACCORDO
In caso di raggiungimento dellâaccordo di conciliazione, oltre a quanto sopra, la domanda deve contenere:
- il numero dâordine del ODM davanti al quale si eĚ svolta la mediazione;
- la dichiarazione di raggiungimento dellâaccordo di conciliazione;
- la dichiarazione di raggiungimento dellâaccordo corredata del numero del procedimento e della data dellâaccordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
- il numero del procedimento e la data dellâaccordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;
- il valore della lite avanti al ODM determinato in conformitĂ al regolamento adottato in attuazione dellâart. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- lo scaglione di valore applicato dallâavvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede lâart. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;
- la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformitĂ al regolamento adottato in attuazione dellâart. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- lâindicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dellâart. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando lâaccordo definisce una controversia in una delle materie di cui allâart. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
NON RAGGIUNGIMENTO DELLâACCORDO
In caso di NON raggiungimento dellâaccordo la richiesta contiene:
- il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;
- la dichiarazione di mancato raggiungimento dellâaccordo;
- il numero del procedimento e data del verbale che ne daĚ atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;
- la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dellâaccordo risultante dai registri del ODM;
- lâindicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dellâart. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui allâart. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE
In caso di mediazione demandata dal giudice, se raggiunto lâaccordo, la documentazione sopra richiesta verrĂ integrata anche dai seguenti documenti:
- il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dellâordinanza prevista dallâart. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- la data dellâordinanza con la quale il giudice ha dichiarato lâestinzione del procedimento, completa di nu- mero di ruolo;
- il numero dâordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
- la dichiarazione di raggiungimento dellâaccordo di conciliazione;
- il numero del procedimento e la data dellâaccordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
- il valore della lite determinato avanti al ODM in conformitĂ al regolamento adottato in attuazione dellâart. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- lo scaglione di valore applicato dallâavvocato per calcolare il compenso fatturato in conformitĂ allâart. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014;
- gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema ÂŤPagoPAÂť o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dellâart. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con lâordinanza di cui alla lettera b). Questo per lâulteriore riconoscimento di un credito dâimposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dellâaccordo di mediazione.
In caso di mediazione demandata dal giudice, se NON raggiunto lâaccordo, la documentazione sopra richiesta verrĂ integrata anche dai seguenti documenti:
- il numero del procedimento di mediazione;
- la dichiarazione di mancato raggiungimento dellâaccordo.
PATROCINIO DELLO STATO
Fra gli incentivi, è previsto la previsione di un credito dâimposta in favore degli organismi di mediazione commisurato allâindennitĂ Ě non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per lâammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In questo caso, oltre a quanto sopra richiamato la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:
- il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o piĂš parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;
- i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti am- messe al patrocinio a spese dello Stato;
- lâammontare dellâindennitĂ non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformitĂ al regolamento adottato in attuazione dellâart. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti di cui alla lettera b), la comunicazione prevista dallâart. 15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010;
- la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;
- fuori dal caso di cui alla lettera e), lâindicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.
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