Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
“Cura Italia” – misure urgenti
“Cura Italia” – misure urgenti
Si riportano le prime analisi e semplificazioni degli articoli più importanti del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato sulla G.U. n.70 del 17/03/2020.
Art.54 – ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA” FONDO GASPARINI
Sono ammessi a beneficiare della presente disciplina:
– Lavoratori autonomi e liberi professionisti con autocertificazione.
L’autocertificazione deve attestare di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre del 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per il coronavirus .
– Non è richiesta la presentazione dell’ISEE.
Art.56 – MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID19 le Imprese possono avvalersi, dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti delle banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:
– 1) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
– 2) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati senza alcuna formalità fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
– 3) per mutui e rimborsi rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate e dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso, senza alcuna formalità, deve assicurare l’assenza di nuovi o maggiori oneri.
Le comunicazioni fatte dalle imprese devono essere corredate dalla dichiarazione con la quale l’impresa autocertificazione ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 di aver subito, in via temporanea, carenza di liquidità quale conseguenza della diffusione del COVID19.
Possono usufruire delle misure di cui sopra le imprese la cui esposizioni debitorie non siano classificate, alla data del presente decreto, deteriorate.
Possono usufruire delle sopra citate misure anche le microimprese e le piccole e medie imprese.
Di seguito il modulo di domanda Accordo per il Credito 2019:
Modulo richiesta imprese 2019_Accordo 2019 (1)
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