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Debutta l’«ISCRO» la Cassa Integrazione per i Lavoratori autonomi

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Giornalista pubblicista
Email: annagianturco@2020revisione.it

ISCRO

L’anno 2021 segna il debutto dell’ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale ed  operativa) e delle nuove aliquote per i contributi dovuti alla Gestione Separata.

ISCRO

A prevedere la nuova indennità è la legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Essa nasce come cassa integrazione per i lavoratori autonomi, volta a sostenerli  con modalità simili a quelle che spettano ai lavoratori dipendenti.

Tale indennità è uno strumento utile anche ai professionisti che finora non godevano di alcuna forma di  sussidio, in caso di diminuzione del reddito.

E’ riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.335, 8 agosto 1995, che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo di cui al comma 1, dell’articolo 53 del TUIR.

– Requisiti di accesso

I soggetti coinvolti devono sottostare ad alcune condizioni particolari:

  • non essere titolari di trattamenti pensionistici;
  • non essere assicurati  presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non percepire il reddito di cittadinanza;
  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore di almeno il 50% rispetto alla media dei medesimi redditi percepiti nei tre anni precedenti a quello preso in considerazione per poter vedere accettata la domanda;
  • aver avuto, nell’anno precedente, un reddito massimo non superiore a 8.145,00 euro;
  • essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori;
  • essere in possesso di partita IVA attiva da almeno quattro anni.

I primi tre requisiti d’accesso devono essere mantenuti per tutto il periodo di percezione dell’indennità ISCRO.

La cessazione della partita IVA, durante l’erogazione dell’indennità, comporta l’immediata cessazione della stessa.

L’INPS provvederà al recupero delle spese eventualmente pagate dopo la cessazione dell’attività.

– Domanda

Le condizioni di accesso, come sopra dettagliato, sono piuttosto rigide.

Una volta in possesso dei requisiti, è possibile accedere alla domanda, fino al 2023 (periodo sperimentale),  una sola volta nell’arco del triennio.

La domanda dovrà essere presentata all’INPS, esclusivamente in modalità telematica,  in via autonoma o mediante patronati.

Essa dovrà essere inviata entro il 31 ottobre dell’anno 2021 (se la diminuzione del reddito si è avuta nel 2020); dell’anno 2022 (se la riduzione del reddito è avvenuta del 2021); dell’anno 2023 (per la diminuzione del reddito avvenuta nel 2022).

Il reddito sarà determinato attraverso un’autocertificazione.

L’INPS, ricevuta la domanda, la trasmetterà all’Agenzia delle Entrate per i dovuti controlli. Il reddito, infatti, dovrà essere comparato a quanto dichiarato all’Agenzia delle Entrate l’anno precedente.

Successivamente l’INPS effettuerà l’accertamento del calo del fatturato e determinerà l’importo spettante.

– Importo spettante

L’importo spettante è pari al 25% su base semestrale di quanto percepito nell’anno precedente e spetta a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

L’indennità sarà valida per sei mesi e non comporta accreditamento di contribuzione figurativa.

Essa potrà essere corrisposta per un importo minimo di 250 euro ed un importo massimo di 800 euro mensili.

L’importo, corrisposto a titolo di ISCRO, non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Anna Gianturco
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