Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
“Decreto liquidità”: Sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa
“Decreto liquidità”: Sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa
Oggi vogliamo continuare ad analizzare quanto anticipato nell’ articolo pubblicato il 10 Aprile “Liquidità alle imprese – effetto Covid-19″.
Il nostro intento è quello di approfondire un altro punto previsto dal decreto legge 8 aprile 2020, num.23.
L’art.24 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 (ormai meglio conosciuto come Decreto Liquidità) introduce la sospensione dei termini previsti nell’ambito delle agevolazioni “prima casa”. (art.24 D.L. 8 aprile 2020, n.23)
Esso prevede, in modo preciso, che: i termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni riguardanti l’imposta di registro, approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448, che riconosce il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. ( D.P.R. 26 aprile 1986, n.131)
La nota sopra citata ha, infatti, lo scopo di impedire la perdita del beneficio “prima casa” per il contribuente, a causa delle difficoltà di concludere tutti gli adempimenti burocratici e fiscali in questo periodo di emergenza sanitaria, conseguenza del propagarsi, su tutto il territorio nazionale, della pandemia Covid – 19.
A) Termini di fruizione agevolazioni prima casa
I termini presi in considerazione dalla nota II-bis all’art.1 della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, soggetti, quindi, a sospensione, sono:
- Termine di 18 mesi dall’ acquisto entro il quale necessita stabilire la propria residenza nel comune dove è situato l’immobile acquistato (lettera a, comma 1 della nota II-bis all’ art.1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/1986, Testo Unico Imposta di registro);
- Termine di un anno dall’ alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, entro il quale si può procedere all’ acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, per non perdere il diritto all’ agevolazione (comma 4 della nota II-bis);
- Termine di un anno dall’acquisto entro il quale è opportuno alienare il diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un altro immobile su tutto il territorio nazionale acquistato, sempre con le agevolazioni prima casa, dallo stesso soggetto o dal coniuge (comma 4 – bis della nota II-bis introdotto dall’art.1 della L. 208/2015, comma 55).
Non è prorogato, invece, il termine di cinque anni prima del quale non è possibile alienare l’immobile acquistato con i benefici, né a titolo oneroso, né gratuitamente.
Questo perché in caso contrario, come spiega la circolare 9/E del 13/04/2020 dell’Agenzia delle Entrate, si arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dell’agevolazione fruita.
Ciò contrasterebbe l’intento della nuova norma che, invece, vuole favorire il contribuente e non certo arrecargli un danno.
B) Termine di fruizione del credito d’imposta per riacquisto prima casa dopo l’alienazione.
Sempre nel periodo tra il 23/02/2020 e il 31/12/2020, è sospeso il termine previsto dall’art. 7 della L. 448/1998. ( art.7 L.448/1998)
Questo articolo riconosce un credito d’imposta per chi aliena un immobile acquisito usufruendo delle agevolazioni entro 5 anni dall’acquisto, e provvede, entro un anno dalla suddetta alienazione, ad un nuovo acquisto sempre agevolabile.
Quanto legiferato all’ articolo 24 del D.L. 23/2020, meglio conosciuto come “Decreto Liquidità”, è solo una sospensione dei termini.
Infatti, nel calcolo dei termini sospesi, non si terrà conto del periodo 23/02/2020 – 31/12/2020 ma soltanto dei periodi prima del 23/02/2020 e quelli dopo il 31/12/2020.
Esempi pratici di computo del periodo sospeso
Acquisto prima casa effettuato il 01/07/2019
In questo caso, il termine di 18 mesi (riferimento 1 punto A) scade, normalmente, il 01/01/2021.
Con l’applicazione della sospensione dei termini, il computo decorre fino al 22/02/2020 compreso ( 7 mesi e 22 giorni) e ricomincia a decorrere dal 01/01/2021 per il tempo che rimane ( 10 mesi e 8 giorni), con scadenza, quindi, 08/11/2021.
Il termine di un anno (riferimento 2 punto A) che, di regola, dovrebbe scadere il 01/07/2020, decorre fino al 22/02/2020 compreso, (7 mesi e 22 giorni) e ricomincia a decorrere dal 01/01/2021 per il tempo rimanente (4 mesi e 8 giorni), con scadenza 08/05/2021.
Il termine di un anno (riferimento 3 punto A) la cui scadenza è 01/07/2020, decorre fino al 22/02/2020 compreso ( per 7 mesi e 22 giorni) e ricomincia a decorrere dal 01/01/2020 per il tempo che rimane ( 10 mesi e 8 giorni) la cui scadenza è 08/05/2021.
Vendita nei cinque anni effettuata il 01/07/2019
Il termine di un anno di cui al punto B sopra riportato, che normalmente dovrebbe scadere il 01/01/2021, decorre fino al 22/02/2020 compreso (quindi per 7 mesi e 22 giorni) e ricomincia a decorrere dal 01/01/2021 per il tempo rimanente (quindi per 10 mesi e 8 giorni), scadendo quindi il 08/05/2021.
Termini che sono iniziati a decorrere durante il periodo di sospensione
Per i termini che sono iniziati a decorrere durante il periodo di sospensione, il computo inizierà a far data dalla fine del periodo di sospensione stesso, e quindi dal 01/01/2021.
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