Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Decreto Rilancio – Cassa Integrazione in deroga
Cassa Integrazione in Deroga di competenza INPS.
L’articolo 70 del Decreto “Rilancio” ha integrato e modificato quanto previsto dall’art. 22 del “Cura Italia” in materia di Cassa Integrazione in Deroga (CIGD). La durata massima degli ammortizzatori, già prevista per “nove settimane”, è stata aumentata di ulteriori 5 settimane. Le richieste di erogazione inoltrate dai datori di lavoro saranno autorizzati dall’INSP e non più, come inprecedenza, dalle Regioni.
I datori di lavoro già destinatari degli ammortizzatori in deroga, per i quali siano state autorizzato interamente le 9 settimane, possono richiedere il trattamento per ulteriori 5 settimane per il periodo ricompreso dal 23 febbrai al 31 agosto 2020. E’ inoltre, previsto un ulteriore eventuale periodo di 4 settimane fruibili dal 1 settembre al 30 ottobre 2020.
Una misura eccezionale è stata adottata per il settore del Turismo in quanto particolrmente colpito della pandemia. Gli operatori turistici possono usufruire di ulteriori 9 settimane consecutivamente senza aspettare il primo settembre.
La procedura di pagamento
Per la procedura di pagamento diretto, la domanda dovrà essere presentata dal datore di lavoro all’INPS, entro il 15esimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La domanda deve essere corredata dei dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione ai lavoratori della prestazione .
La domanda dovrà contenere anche la lista dei lavoratori beneficiari e la quantificazione delle ore di riduzione/sospensione riguardanti ciascun lavoratore per l’intero periodo.
Per ridurre i tempi della procedura, L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipo di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipo è calcolato sul 40% delle ore approvate nell’intero periodo.
Solo a seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS dispone l’erogazione del trattamento residuo. Dispone, invece, il recupero degli eventuali importi indebitamente anticipati nei confronti dei datori di lavoro.
Relativamente alle domande presentate per il periodo di sospensione tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020 e già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro devono completare l’invio dei dati all’INPS entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio (19.05.2020).
Erogazione ai Giornalisti
Anche per i giornalisti dipendenti, iscritti alla gestione sostitutiva dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga è a carico dell’INPS. La relativa contribuzione figurativa spettante, è accreditata presso l’INPGI. A tal proposito, l’Inps trasmette mensilmente all’INPGI, l’elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti.
Entro il mese successivo, lo stesso INPGI presenta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la rendicontazione al fine di ottenere la restituzione degli oneri fiscalizzati.
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