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Decreto Rilancio e aiuti alle famiglie

Commercialista - Revisore legale dei Conti
Giornalista pubblicista
Gestore della Crisi da sovraindebitamento
Consulente Bancario
E-mail: mariaantonellapera@gmail.com

Misure di sostegno per i nuclei familiari dal Decreto Rilancio

LAVORO AGILE art. 90

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni, avranno diritto a svolgere la prestazione lavorativa nella caratteristica di “lavoro agile”, sempreché questa situazione sia compatibile con le caratteristiche del lavoro da svolgere.

Nel nucleo familiare non dovrà esservi altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o con occupazione sospesa o cessata.

Per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza, e non oltre il 31 dicembre 2020, questa caratteristica di lavoro agile, può essere assegnata ad ogni rapporto di lavoro subordinato. Questa caratteristica di lavoro scelta dovrà essere comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso apposito portale non oltre il 31 dicembre 2020.

CONGEDI E BONUS BABY SITTER

Aumentati a 30 giorni (non continuativi) i congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato. Se hanno i figli di età non superiore ai 12 anni l’estensione è aumentata sino al 31 luglio 2020.

Questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa e retribuzione al 50%.

Per i genitori con figli di età inferiore ai 16 anni, uno dei due può astenersi dal lavoro per l’intero periodo di chiusura delle scuole, senza retribuzione e senza contribuzione figurativa, conservando però il posto di lavoro, senza usufruire del vantaggio per baby sitter ed i due genitori non devono essere nè in cassa integrazione, nè sospesi dal lavoro o licenziati.

Contestualmente, è aumentato il bonus baby sitter (da 600 a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione formativa e divertente e ai servizi innovativi e per la prima infanzia.

REDDITO DI EMERGENZA (R.E.M.) art. 82

Dal mese di maggio 2020 si è dato inizio al “reddito di emergenza” i cui beneficiari sono i nuclei familiari in condizione di necessità economica dovuta al Covid-19. il Reddito di Emergenza sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna di euro 400,00. Le domande si presentano entro il mese di giugno 2020.

PERMESSI RETRIBUTI LEGGE 104

Per tutti i dipendenti che hanno diritto ai permessi retribuiti ex art.33 I. 02.02.1992 N. 104, è possibile usufruire anche per i mesi di maggio e giugno 2020, di ulteriori giornate di astensione.

Maria Antonella Pera
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