Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Decreto Rilancio – esenzione IMU e TARI
Decreto Rilancio: esenzioni IMU e TARI
Con l’ufficializzazione del Decreto Rilancio (D.L. n.34 del 19 maggio 2020), avvenuta con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020, stiamo man mano conoscendo, e facendole sempre più nostre, tutte le misure messe in atto dal Governo per contrastare le difficoltà economiche e sociali di questi ultimi mesi dovute agli effetti connessi all’epidemia sanitaria da Covid -19.
Nel suddetto decreto sono contenute disposizioni di finanza e tributi degli enti territoriali.
In questo intervento ci occuperemo di IMU e TARI.
IMU: abolita la prima rata, anno 2020, per il settore turistico.
L’articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, num. 34 stabilisce che, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata della nuova IMU per il settore turistico, settore tra i più colpiti dalla crisi sanitaria coronavirus.
Stabilimenti balneari e termali
Sono esenti dall’IMU gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali.
Altri immobili del settore turistico
Non scontano l’imposta anche altri immobili del settore turistico.
Nello specifico tutti gli immobili che rientrano nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei residence e dei campeggi.
L’unica condizione è che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
IMU: deliberazioni entro il 31 luglio 2020
L’art. 138 del decreto Rilancio contiene disposizioni ai fini dell’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del bilancio di previsione 2020.
Per quanto riguarda l’IMU è abrogato il comma 779 dell’art. 1, legge 27 dicembre 2019, n.160, in base al quale “Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, num.388 e all’articolo 172, comma 1, lettera c, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, num.264, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020″.
Le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta per l’anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020.
Questo è il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2020.
Tale termine è stabilito dal comma 2, dell’articolo 107 D.L. 17 marzo 2020, num.18 (decreto Cura Italia).
TARI: deliberazioni entro il 31 luglio 2020
Per quanto riguarda la TARI è abrogato il comma 4 dell’art.107 del D.L. n.18/2020, in base al quale “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683 – bis, della legge 27 dicembre 2013, num.147, è differito al 30 giugno 2020″.
Con le disposizioni contenute nel decreto sono bloccate sia la quota-Comune che la quota-Stato dell’Imu.
Immobili non esenti
Il Decreto Rilancio non prevede nessuna esenzione per le altre categorie catastali di immobili e per i privati cittadini che dovranno, quindi, pagare l’Imu per il 2020.
Legge di Bilancio 2020 – tassazione immobiliare municipale
A questo punto ci sembra opportuno, dal momento che abbiamo parlato di un’ imposta che tra breve coinvolgerà tutti coloro che non sono stati esonerati dal pagarla, fare un breve “excursus” su quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 762 (Legge di Bilancio 2020), in tema di tassazione immobiliare municipale.
Essa, ad eccezione della TARI, elimina ufficialmente la TASI, sostituendola con la nuova Imu 2020.
L’Imu 2020 riunisce l’imposta (IMU) e la tassa (TASI) in un’unica tassa, semplificando il pagamento ma garantendo, ai comuni, un gettito fiscale alquanto invariato.
L’emergenza coronavirus non ha cambiato la scadenza.
L’acconto dovrà essere versato il 16 giugno 2020, il saldo il 16 dicembre 2020.
Presupposto d’imposta
Il presupposto d’imposta è costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Per quanto riguarda il possesso dell’abitazione principale o assimilata, essa costituisce presupposto di imposta solo nel caso in cui si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A1, A8 e A9 (le c.d. abitazioni di lusso).
Aliquote di base
L’aliquota di base per ciascuna categoria di immobili è data dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI.
Per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l’aliquota di base è pari allo 0,86% che è il risultato della somma dell’aliquota base IMU (0,76 %) e TASI (0,1 %).
Per maggiori chiarimenti, rimandiamo ai prossimi articoli che, senz’altro, approfondiranno l’argomento liberandoci da ogni dubbio.
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