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Emanato il decreto sul RUNTS: «Registro unico nazionale del Terzo Settore»

Giornalista.
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Runts

Con il DM 15.9.2020 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 106 vengono normate le procedure di iscrizione degli Enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le modalità di deposito degli atti nel Registro e le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso.

Con il decreto, dunque, si da attuazione all’articolo 53 Codice del Terzo settore (DLgs. 3.7.2017 n. 117 – S.O. n. 43 G.U. 2.8.2017 n. 179) che prevedeva, appunto, che: “entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalita’ di deposito degli atti di cui all’articolo 48, nonche’ le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l’omogenea e piena conoscibilita’ su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalita’ con cui e’ garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese”.

Il decreto contiene, inoltre, tre allegati tecnici: allegato A, relativo alla piattaforma informatica del RUNTS, allegato B inerente alla compilazione delle istanze e allegato C attinente alla trasmigrazione degli enti del RUNTS. Gli allegati B e Csono comprensivi di due appendici ciascuno, rese disponibili in formato excel, che rappresentano esclusivamente il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del RUNTS.

IL RUNTS si compone delle seguenti sezioni:

  1. Organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
  2. Associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice;
  3. Enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti di cui agli articoli 37 e ss. del Codice;
  4. Imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
  5. Reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all’articolo 41 del Codice;
  6. Società di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli enti di cui all’articolo 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell’articolo 44, comma 2 dello stesso Codice, all’obbligo di iscrizione nella sezione “imprese sociali” presso il Registro imprese. Per le società di mutuo soccorso soggette all’obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa il requisito dell’iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera;
  7. Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del presente comma.

Una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiali, inizierà il processo di “popolamento iniziale del RUNTS disciplinato dall’articolo 30 del DM 106/2020 ove è stabilito che l’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l’Ufficio statale del RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Il termine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Pertanto da questo termine si avrà obbligatoriamente il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti fino a oggi iscritti nei registri ODV e APS che non potranno più iscriversi negli attuali registri (regionali o provinciali per le ODV, nazionale per le APS). Infatti i primi enti chiamati in causa saranno gli ODV e le APS, enti per i quali è prevista una migrazione automatica.

Secondo l’articolo 31 del DM, infatti, per tali enti è previsto che i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome comunichino telematicamente al RUNTS, entro 90 giorni dall’operatività del Registro unico i dati in loro possesso relativi agli enti iscritti ai loro registri al giorno antecedente al termine per l’operatività del registro. Degli stessi enti verranno trasferiti telematicamente, ai fini del deposito, anche copia dell’atto costitutivo e dello statuto, in loro possesso. In caso di insussistenza o di irrecuperabilità dell’atto costitutivo presso l’ente interessato per gli enti privi di personalità giuridica potrebbe utilizzarsi la dichiarazione di insussistenza o irrecuperabilità di cui agli artt. 46-47 e 76 del DPR 445/2000.

Sulla base poi dell’articolo 34 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito l’elenco degli enti iscritti nell’anagrafe Onlus relativi al giorno antecedente il giorno di operatività del Registro e comunicherà allo stesso i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’anagrafe Onlus e cioè il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalità e il codice fiscale del rappresentante legale. Successivamente all’inserimento nel sito dell’Agenzia, ciascuna Onlus potrà presentare domanda per iscrizione al RUNTS evidenziando la sezione in cui vuole essere iscritta (ODV o APS o altra sezione del registro), così come potranno fare le associazioni, le fondazioni e gli altri enti diversi da ODV, APS e Onlus.

Dopo la migrazione, ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS verificherà, entro 180 giorni, la completezza delle informazioni e la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti al Registro. Eventuali informazioni e documenti mancanti saranno richiesti agli enti con pubblicazione sul portale del Registro unico dei nominativi degli enti per i quali sono pendenti richieste di informazioni e documenti. Il procedimento di iscrizione è sospeso fino alla ricezione dei documenti e delle informazioni richieste per non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dei riferimenti del destinatario. L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti mancanti, nei termini dianzi previsti, comporterà la mancata iscrizione dell’ente nel registro, con comunicazione all’indirizzo di posta certificata dell’ente e apposita comunicazione dei non iscritti sul portale del RUNTS.

Alla fine dunque le informazioni gestite nel RUNTS saranno i seguenti documenti (in formato elettronico):

  1. Atto costitutivo (se esistente e disponibile);
  2. Statuto;
  3. Bilancio d’esercizio;
  4. Bilancio sociale;
  5. Provvedimenti di riconoscimento della personalità giuridica;
  6. Rendiconti delle raccolte fondi;
  7. Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;
  8. Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
  9. Gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento.
Luca Santi
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