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Enti del Terzo Settore e adeguamenti statutari
Premessa
Entro il 31 maggio prossimo le ODV, le APS e le ONLUS hanno l’onere di provvedere agli adeguamenti statutari necessari a conformarsi al nuovo quadro normativo se intendono permanere all’interno del Terzo settore. Precisamente con la Nota n. 4787 del 22 maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che la modifica dello statuto secondo regole “alleggerite” ossia con le maggioranza previste per le assemblee ordinarie, vale solo per gli enti che si qualifichino al contempo ODV, APS o ONLUS, mentre valgono le regole ordinarie negli altri casi.
La scadenza precedentemente fissata dall’art. 101 (rubricato Norme transitorie e di attuazione) del decreto era stabilita per il “31 marzo 2021”, mentre il nuovo termine è stato inserito dall’art. 14, comma 2, DL 22.3.2021 n. 41, da convertire entro il 21.5.2021.
Definizioni
Il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n.117) ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.
Sono Enti del Terzo Settore “il complesso degli enti privati, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti e atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi” (D.lgs. 117/2017 art.4)
Gli Enti del Terzo Settore (ETS)
Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
- le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
- le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
- gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
- le reti associative (artt. 41 e ss.);
- le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
- le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.
Non sono Enti del Terzo Settore:
- le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.
Adeguamenti statutari
La disciplina degli adeguamenti statutari, contenuta nell’articolo 101, comma 2 del codice, ha visto tre importanti modifiche riguardanti l’ambito soggettivo di applicazione della norma, il profilo temporale e, infine, i limiti del ricorso alla facoltà modificativa semplificata.
Per comodità di lettura, si riporta il testo della richiamata disposizione, come risultante dopo le modifiche apportate dal decreto correttivo:
“Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
Prima modifica
Per quanto concerne questo primo aspetto, la disposizione in esame si applica nei confronti di tre categorie di enti: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed Onlus, iscritte nei relativi registri attualmente previsti dalle normative di settore.
Secondo modifica
La seconda questione, di natura temporale, comporta il nuovo termine di scadenza fissato nel 31 maggio 2021, entro il quale è possibile apportare le modifiche statutarie avvalendosi, nei casi consentiti, dei quorum propri dell’assemblea ordinaria, atto a realizzare in forma meno onerosa le modifiche in argomento.
Per le fondazioni prive di organo assembleare la competenza a deliberare gli adeguamenti statutari resta in capo all’organo amministrativo, senza alcuna deroga in materia di quorum. Fino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente possibilità di applicare l’art.22 del codice del Terzo settore) le modifiche statutarie continueranno, per gli enti con personalità giuridica, a richiedere l’approvazione dell’autorità statale o regionale in conformità al dettato dell’articolo 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000.
Terza modifica
La terza modifica, di natura sostanziale, opera una delimitazione di tale facoltà modificativa, stabilendo che le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria siano attivabili limitatamente ad un duplice ordine di modifiche statutarie: da un lato, per gli adeguamenti alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile; dall’altro, per l’introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Sulla base della nuova formulazione dell’articolo 101 comma 2, quindi, è possibile configurare tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:
- norme inderogabili;
- norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”);
- norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono…” oppure per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono…”.
Per le norme inderogabili l’adeguamento statutario è obbligatorio, mentre è facoltativo rispetto alle altre disposizioni derogabili.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva (allegata alla Circolare-ministeriale-n.20 del 27/12/2018) delle modalità di adeguamento statutario da parte degli enti iscritti ai registri nazionale e regionale della promozione sociale, ai registri regionali del volontariato e all’anagrafe delle Onlus:
Articolo | Oggetto | Natura dell’adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa) | Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata) |
4 | Forma giuridica, principi generali, declinazione finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente | Obbligatoria | Semplificata |
5 | Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l’oggetto sociale | Obbligatoria | Semplificata |
6 | Esercizio attività diverse | 2 ipotesi: · Inserimento della previsione: facoltativa · Adeguamento di previsioni già presenti: obbligatoria | Semplificata solo in caso di adeguamento obbligatorio di previsioni già in essere, non semplificata in caso di previsione ex novo di esercizio di attività diverse. |
8 co.1 | Destinazione del patrimonio | Obbligatoria | Semplificata |
8 co. 2 | Divieto distribuzione utili | Obbligatoria | Semplificata |
9 | Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento | Obbligatoria | Semplificata |
10 | Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare | Facoltativa | Non semplificata |
12 | Denominazione sociale ETS | Obbligatoria per gli enti diversi da, ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Cooperative sociali, Società di mutuo soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni (artt. 32 co. 3, 35 co. 5, 37 co. 2 d.lgs. 117/2017; art. 6 d.lgs. 112/2017, art. 1 l. 381/1991, d.m. Mise 6.3.2013 art. 3, comma 2) | Semplificata |
32 c. 3 | Denominazione sociale ODV | ODV iscritte: obbligatoria.
ODV costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa | Semplificata
Semplificata |
35 c. 5 | Denominazione sociale APS | APS iscritte: obbligatoria
APS costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa | Semplificata
Semplificata |
37 c. 2 | Denominazione sociale “Ente filantropico” | Obbligatoria | Semplificata |
13 c. 1-2 | Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi | Obbligatoria | Semplificata |
13 c. 6 | Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio | Se le attività sono previste: obbligatoria (se lo statuto prevede lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali) | Semplificata |
14 co. 1 | Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi | Obbligatoria in caso di raggiungimento delle soglie di legge | Semplificata |
15 co. 3 | Diritto in capo a soci/associati/aderenti di esaminare i libri sociali | Obbligatoria | Semplificata |
17 | Volontari | Obbligatorio rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari | Semplificata |
23 co. 1, 2, 3 | Ammissione dei soci | Derogatoria (nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni differenti da quelle generali presenti nel Codice) | Semplificata |
24 co. 1 | Diritto di voto dei neoassociati | Derogatoria per periodi inferiori ai 3 mesi. Non modificabile in peius | Semplificata |
24 co. 2 | Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti >1 fino a 5 voti) | Facoltativa | Non semplificata |
24 co. 3 | Delega | Derogatoria | Semplificata |
24 co. 4 | Ricorso al voto per corrispondenza o telematico | Facoltativa | Non semplificata |
24 co. 5 | Possibilità di assemblee separate | Facoltativa | Non semplificata |
24 co. 6 | Applicabilità per le fondazioni del terzo settore dotate di organo assembleare o di indirizzo delle norme previste per le assemblee delle associazioni | Derogatoria | Semplificata |
25 co. 1 | Competenze assemblea | Obbligatoria | Semplificata |
25 co. 2 | Competenze assemblea (enti con associati ≥ 500) | Derogatoria | Semplificata |
25 co. 3 | Competenze assemblea fondazioni | Facoltativa | Non semplificata |
26, co. 1, 2 | Organo di amministrazione | Obbligatoria (funzioni, composizione, funzionamento se collegiale) | Semplificata |
26, co. 3,4,5 | Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori | Facoltativa | Non semplificata |
26 co. 7 | Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni. | Obbligatoria | Semplificata |
26 co. 8 | Organo di amm. nelle Fondazioni | Obbligatoria (co. 7) o Facoltativa (co. 3, 4 e 5): | Semplificata se obbligatoria Non semplificata se facoltativa |
30 | Organo di controllo | Obbligatoria per le fondazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che raggiungono i limiti dimensionali
Facoltativa per gli enti che istituiscono l’organo pur non essendovi tenuti per obbligo di legge | Semplificata
Non semplificata |
30 co. 6 | Attribuzione all’organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti | Facoltativa | Non semplificata |
31 | Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato) | Obbligatoria | Semplificata |
32 co. 1 | ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari) | Obbligatoria | Semplificata |
32 co. 2 | Possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro | Facoltativa se non prevista
Obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla legge (es. introducendo il limite del 50%) | Non semplificata Semplificata |
34 co. 1 e 2 | Ordinamento e amministrazione ODV | Obbligatoria | Semplificata |
35 co.1 | APS: finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari), destinatari delle attività | Obbligatoria | Semplificata |
35 co. 2 | APS: assenza di limiti e discriminazioni nell’accesso e nella partecipazione alla vita associativa | Obbligatoria | Semplificata |
38 co. 2 | Principi per la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi, la destinazione, le modalità di erogazione delle risorse | Obbligatoria | Semplificata |
41 co.3 | Reti associative nazionali: allineamento contenuti statutari con le previsioni di legge | Facoltativa | Non semplificata |
41 co. 7 | Reti associative: ordinamento interno nel rispetto di democraticità pari opportunità uguaglianza ed elettività | Obbligatoria | Semplificata |
41 co. 8, 9, 10 | Reti associative: diritto voto, deleghe e competenza assemblea | Derogatoria | Semplificata |
98 | Associazioni e Fondazioni, esclusione della possibilità di operare trasformazioni fusioni e scissioni | Derogatoria | Semplificata |
Modalità di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli organi competenti (normalmente l’Assemblea):
a seconda dei casi modalità semplificate (maggioranze deliberative ordinarie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti) o modalità non semplificate (maggioranze deliberative rafforzate, normalmente previste dagli statuti in caso di modifiche statutarie).
Gli enti non iscritti ai registri che intendano adeguare gli statuti ai fini dell’iscrizione a questi ultimi, dovranno comunque applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti e non potranno beneficiare della semplificazione di cui all’art. 101.
Gli enti iscritti che procedano alle modifiche statutarie oltre la scadenza 31 maggio 2021 dovranno applicare le disposizioni statutarie previste per l’assunzione delle delibere modificative degli statuti, senza beneficiare della semplificazione.
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