Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per regolarizzare le irregolarità formali
La Legge di Bilancio per il 2023 contiene più misure tese a supportare i contribuenti in un momento di crisi generalizzata dovuta alle restrizioni imposte per la pandemia e per gli aumenti dei prodotti energetici. In effetti la norma contiene favori che permettono di sistemare, con minor esborso di denaro, situazioni incagliate con il fisco.
È stata chiamata “tregua fiscale” per le norme di favore in essa contenute come: la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale inerente alle violazioni tributarie, la definizione in maniera agevolata atti del procedimento di accertamento, la chiusura con beneficio delle liti in contenzioso, la eliminazione dei debiti fino all’importo di 1.000 euro, trasmessi agli agenti della riscossione, per il periodo 1° gennaio 2000 e fino al 30 giugno del 2022.
Per le irregolarità formali la Legge di Bilancio con i commi dal 166 al 173 sancisce che si possono sanare le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e anche per le imposte IVA e IRAP. Sono sanabili le violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022 con il versamento di una somma di 200 euro per ogni periodo d’imposta cui si riferiscono le infrazioni.
La sanatoria per le violazioni formali è possibile per tutti i contribuenti ed è stato chiarito che possono accedervi anche i sostituti d’imposta, gli intermediari e altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati ritenuti formali e che non rilevano per la determinazione della base imponibile.
In effetti sono sanabili le infrazioni meramente formali, più semplicemente sviste e dimenticanze, che comportano sanzioni amministrative e non provocano omesso, tardivo o errato versamento d’imposta.
La circolare n. 2 del 27.01.2023 dell’agenzia delle entrate elenca, in maniera non esaustiva, le seguenti violazioni formali:
– la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
– l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA ma, sempreché risulti assolta l’imposta;
– l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
– l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
– l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
– l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del DPR n. 633/72;
– l’erronea compilazione della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
– l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
– la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
– le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
– l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
– l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
– la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
– l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode; invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
– l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto;
– la mancata iscrizione al VIES.
Con altra disposizione del 30 gennaio prot. 0027629 l’Agenzia, poi, indica alcuni casi in cui non si può applicare la regolarizzazione e che le violazioni formali si possono perfezionare mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni, precedentemente commesse con il versamento, per ciascun periodo d’imposta, dell’importo di 200 euro da effettuarsi con mod. F24 codice tributo TF44.
Il pagamento per sanare gli errori formali potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 oppure in due rate di pari importo con la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Per approfondire in merito alle modalità di versamento e per la casistica riguardante gli altri ravvedimenti previsti dalla legge di bilancio per il 2023 si rinvia alla risoluzione n. 6 del 14 febbraio 2023.
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