Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
I criteri della determinazione del compenso dell’esperto nella composizione negoziata
La disposizione normativa di cui all’art 25 ter CCII si occupa, tra gli altri, di individuare le percentuali, fisse, da applicare ai singoli scaglioni e da calcolare sull’ammontare dell’attivo, per di più con la limitazione di un minimo e massimo (commi 3 e 8). Più in dettaglio il compenso non potrà mai porsi al di sotto del limite di euro 4.000,00 e non potrà superare la soglia di sbarramento di euro 400.000,00 (comma 3), prevedendo un compenso predeterminato nell’importo fisso di euro 500,00 (comma 8) per le ipotesi limite in cui l’imprenditore neppure compaia dinanzi all’esperto o per i casi in cui sia disposta l’archiviazione dell’istanza di composizione della crisi subito dopo il primo incontro.
Merito al Legislatore di non aver lasciato zone d’ombra evidenti in ordine all’individuazione della nozione di «attivo» avendo in particolare stabilito, al comma 9, che il compenso debba essere calcolato avendo cura di riferirsi alla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi, con la precisazione che, se l’attività dell’impresa è iniziata da meno di tre anni, la media debba essere calcolata sui bilanci o sulle dichiarazioni dei redditi depositati dall’inizio dell’attività.
Sicché il corredo documentale di riferimento resta lo stesso di quello richiesto e depositato in allegato all’istanza di nomina dell’esperto ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. a), con la conseguenza di poter ricavare il dato riferito all’attivo patrimoniale dall’art. 2424 c.c. ov- vero dalla sommatoria di immobilizzazioni, attivo circolante, attività finanziarie non costi- tuenti immobilizzazioni, ratei e risconti.
Resta, per vero, il nodo della base di calcolo da applicarsi alla composizione negoziata condotta in modo unitario per un gruppo di imprese. Qui, nonostante il tenore letterale del comma 2, secondo il quale «il compenso dell’esperto designato è determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull’ammontare dell’attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo», non è del tutto chiaro se le percentuali previste dal comma 1 debbano calcolarsi sull’attivo di ciascuna impresa del gruppo partecipante alla composizione, sommando i relativi importi, ovvero debbano calcolarsi una sola volta sulla somma degli attivi di tali società.
La soluzione maggiormente calzante pare possa essere la prima, con una finalità premiale connessa alle maggiori difficoltà che si incontrano nella gestione di gruppo, tanto più che detta soluzione sarebbe certo più coerente con il mero tenore letterale.
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