This paper analyzes the use of intellectual property rights and the most common forms of tax…
I «MULTILATERAL CONTROLS» quali strumenti di contrasto all’elusione ed evasione fiscale tra gli Stati UE.
L’esperienza dei “Multilateral controls”
Il controllo multilaterale, disciplinato per le imposte dirette, dall’art. 12 della Direttiva del 15 febbraio 2011 n. 2011/16UE e, per l’IVA, dall’art. 29 del Regolamento UE 7 ottobre 2010, n. 904/2010, costituisce uno strumento di cooperazione internazionale.
Gli Stati Membri stipulano accordarsi preventivi per l’esecuzione di controlli coordinati di soggetti di imposta correlati. Siano essi persone giuridiche o fisiche.
Esempi operativi recenti dell’applicazione del “controllo multilaterale” si sono avuti in due occasioni: il primo caso ha riguardato un’attività ispettiva in materia di transfer pricing; l’altro è inerente all’ipotesi di una stabile organizzazione occulta in Italia di un gruppo multinazionale.
Lo scenario economico attuale è sempre più caratterizzato dall’internazionalizzazione delle imprese e dalla globalizzazione dei mercati.
E’ dimostrato che l’attività di prevenzione e repressione degli abusi fiscali richiede una intensa cooperazione e integrazione tra le Amministrazioni finanziarie di Stati diversi.
Gli strumenti interni di contrasto all’evasione e all’elusione non sempre si rivelano idonei allo scopo, quantomeno non sono arricchiti con riscontri internazionali.
Nell’ambito della cooperazione internazionale, si possono distinguere dei “canali preferenziali”.
Da un lato, il semplice scambio di informazioni tra due o più Stati contraenti. Questo non implica un coinvolgimento nell’attività ispettiva intrapresa dall’amministrazione fiscale del Paese richiedente.
Dall’altro, un secondo livello più incisivo, rappresentato dalla possibilità di concordare verifiche simultanee e controlli unilaterali.
Queste forme di controllo sono eseguite sotto l’egida del Programma Fiscalis e sono menzionate nel c.d. Fiscalis 2020.
Esse sono inserite, dalla Commissione europea, nei normali piani di controllo degli Stati membri. Ciò perchè il Regolamento del Fiscalis 2020 prevede l’obbligo di ricorrervi quando si mostrino più efficaci dei controlli nazionali.
Le forme di controllo del Programma Fiscalis a livello europeo permettono, inoltre, di giungere a risultati rilevanti a livello statistico.
Essendo il M.L.C. uno strumento di cooperazione finalizzato ad assicurare il pagamento delle Imposte secondo la legislazione nazionale e comunitaria, gli ispettori la considerano una procedura più incisiva e gestibile rispetto alla tradizionale attività di verifica.
Modalità di svolgimento del controllo
Il funzionario coordinatore del Ministero è membro del c.d. MLC Platform, che costituisce il forum dove si incontrano i deputati delle singole Amministrazioni nazionali.
I paesi membri, per l’esecuzione dei MLC, si avvalgono di una rete di Coordinatori dei controlli multilaterali. Questi sono incaricati dell’organizzazione di un selection meeting, all’esito del quale vengono individuate e nominate le “Autorità competenti” ai sensi dell’art. 4 e 28 del Regolamento n. 904/2010 e art.12 della Direttiva 2011/16/UE.
Tale nomina attribuisce agli auditors partecipanti al MLC lo status di Competent Authority. Detto status è propedeutico all’ottenimento di una lettera di autorizzazione per partecipare ai meetings successivi e a scambiare informazioni.
L’autorizzazione in questione ha una validità limitata alla durata del controllo multilaterale. Essa includere un numero limitato di contribuenti individuati durante il selection meeting.
Inoltre, lo status riconosciuto ai funzionari dello Stato membro richiedente gli permette di essere presenti all’estero nel corso delle indagini amministrative. Qui esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dello Stato membro adito.
Tutto ciò è accompagnato dalla predisposizione di formulari elettronici comuni da utilizzare per lo scambio di informazioni.
Il risultato diretto della collaborazione e dello scambio di informazioni durante i MLC, è una importante pianificazione giuridica delle prove. Tutti gli atti amministrativi provenienti dalla Autorità competente straniera divengono atti aventi efficacia analoga a quella degli atti di diritto interno.
Le informazioni da scambiare durante i controlli devono essere esaustive e disponibili in un breve tempo. Sono trasmesse a mezzo rete comunitaria CCN mail. Le e-mail, i fax telefono e la posta ordinaria sono utilizzate per definire mere questioni organizzative.
Al termine del MLC, durante il “final meeting” ogni Stato membro coinvolto comunica agli altri le risultanze dell’attività ispettiva svolta che vengono inserite, assieme alle considerazioni sul raggiungimento dello scopo prefisso dal controllo, all’interno di un documento denominato “final report” sottoscritto dai partecipanti e trasmesso alla Commissione Europea.
Il controllo multilaterale, in definitiva oltre che mezzo istruttorio particolarmente efficace, si configura anche quale strumento di mutua assistenza amministrativa in materia fiscale al fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale.
Di seguito è allegata documentazione a supporto:
Regolamento_904_2010_7_ottobre_IVA_coop_amministrativa
Convenzione_Multilaterale_2015
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