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Il compenso dell’esperto nella composizione negoziata – criteri generali

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

La disposizione normativa recata all’art 25 ter CCII si caratterizza per essere espressamente destinata a regolamentare il compenso di una figura non conosciuta prima nel nostro ordinamento e che non trova, dunque, comparazioni con altre professionalità già esistenti. Ciò spiega la necessità di ricorrere a parametri differenti che, evidentemente, tengano conto delle peculiarità’ del ruolo dell’“esperto”, chiamato ad un compito non agevole e comunque diverso da quello del professionista “pubblico ufficiale”.

Per di più traspare una tecnica anch’essa nuova con una declinazione dei parametri da applicare che vengono espressamente individuati all’interno del corpo dell’articolo, senza utilizzare il percorso, già adottato per quanto riguarda, ad esempio, i compensi del curatore e dei commissari, che rimanda a decreti regolamentari, con l’evidente ricaduta di una maggiore rigidità che potrà incontrarsi nelle ipotesi di futuri aggiornamenti che imporranno necessariamente una modifica legislativa.

Quanto alle caratteristiche del compenso vengono immediatamente in evidenza tre temi:

(i) la parametrazione ancorata, stranamente, al solo elemento dell’attivo, e che trascura del tutto la massa passiva, comunque oggetto di attenzione nel percorso che l’esperto è chiamato a compiere 1;

(ii) la previsione dei criteri di calcolo fondati su percentuali fisse, senza l’adozione di una forbice tra minimo e massimo, così mortificando l’eventuale maggior impegno profuso;

(iii) la quantificazione dei compensi applicabili che risultano ben inferiori a quelli previsti per il calcolo riferito alle altre figure di professionisti che occupano il campo della ristrutturazione.

Il sistema così congegnato pare essere una mera derivata di uno dei principi cardine che informano l’intero Codice, ovvero quello di economicità e di contenimento dei costi della procedura; con la previsione, in ogni caso, di un criterio di residualità, atteso che è possibile accedere alla richiesta di liquidazione in sede procedurale solo nelle ipotesi di mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti, in ciò evocando quanto già previsto per il compenso dell’OCC nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 14, d.m. n. 202 del 2014.

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