Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Il licenziamento va in Quarantena
Il licenziamento va in Quarantena.
Il Decreto Cura Italia, all’art. 46 recita che “non può più essere né avviata né conclusa alcuna procedura di licenziamento collettivo o individuale avviata dopo il 23 febbraio 2020”.
Nel caso di procedimento iniziato dopo tale data, il licenziamento resta congelato per 60 giorni, anche quando la motivazione economica è legata agli effetti negativi scaturiti dall’emergenza del Covid -19.
Dopo tale decreto, quindi, da quando il virus è arrivato in Italia e sono state bloccate le attività produttive e/o commerciali, è divenuto impossibile per il datore di lavoro procedere con il licenziamento individuale e collettivo.
Se un’azienda ha deciso di licenziare un certo numero di lavoratori per motivi economici ed ha anche trovato un accordo con i sindacati per gli incentivi all’esodo, la procedura non può perfezionarsi prima di metà maggio.
Possono essere, invece, portate a termine in questo periodo solo quelle iniziate prima del 23 febbraio.
Tale procedura di applica indipendentemente dal numero delle unità lavorative in forza presenti alla data del 23 febbraio,
Sospesi i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
Sospesi anche i singoli licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, anche quelli motivati dalla soppressione del posto di lavoro.
La procedura si interrompe anche se si è già concluso il tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro e manca solo la consegna della lettera di licenziamento.
Il procedimento è interrotto anche nel caso in cui azienda e il dipendente anno raggiunto un accordo da formalizzare, per l’incentivo all’esodo.
In questo caso il datore di lavoro potrà sì ricorrere agli ammortizzatori sociali, ma il lavoratore perderà il diritto all’incentivo anche se lo ha negoziato.
Se il datore di lavoro persevera nel licenziamento post 23 febbraio, è accertata dal Giudice del lavoro la illegittimità del licenziamento. Sarà riconosciuto al dipendente il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro.
Sarà, inoltre, riconosciuto il diritto di percepire un’indennità risarcitoria corrispondente alla retribuzione dovuta dal giorno del licenziamento al giorno dell’effettivo reintegrazione.
Ove, l’azienda non godesse dell’applicazione del diritto reale le indennità da corrispondere è pari a 15 mensilità.
Resta da concludere che la sospensione si applica anche alle procedure di impugnazione dei licenziamenti promosse dai lavoratori.
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