Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Il nuovo Albo dei gestori ed il requisito della formazione
Definito il quadro del futuro Albo con dubbi in ordine al percorso formativo
Con la pubblicazione in G.U. n° 152 del 01 luglio 2022 del DLgs. 17 giugno 2022 n. 83, si completa il corredo normativo e regolamentare destinato a disciplinare il nuovo mondo della crisi di impresa e le attività degli operatori che, a vario titolo, risulteranno coinvolti.
Il riformato articolo 356 CCI dispone l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza. Possono essere iscritti in detto Albo, per effetto del richiamo all’art. 358 CCI, “a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o società tra professionisti; c)coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative”.
Laddove in possesso del requisito di base è prevista la possibilità di iscrizione da parte di coloro che “dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni”, ovvero, per quanto qui di interesse, che abbiano maturato una “specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento” che includano insegnamenti nei seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.
Il rinvio alla disposizione generale, contenuta tra l’altro nel D.M. 202/2014 destinato a regolare l’Albo dei gestori delle crisi da sovraindebitamento, è, in parte, derogato dal comma 2 dell’art. 356 che (i) riduce a 40 ore la durata dei corsi per i soli avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro; (ii) introduce un’inutile precisazione in ordine all’aggiornamento biennale, già contenuta nel richiamo alla lettera d); (iii) dispone che i corsi di formazione e di aggiornamento debbano essere tenuti in conformità alle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura (che, risalenti al 07 novembre 2019, andrebbero tra l’altro aggiornate).
L’utilizzo della tecnica dei rimandi pone un’importante interrogativo in ordine al requisito della formazione da espletare ed all’inevitabile sovrapposizione che si determina con riferimento agli altri “Albi”. L’utilizzo, in chiave di rimando all’art. 4 comma 5 del DM 202/2014, seppur lasci pensare, in prima lettura, ad una equipollenza con la formazione imposta per la maturazione del requisito di “Gestore di O.C.C.”, non pare possa giustificare un’ipotesi di tal fatta. Ciò in quanto il comma 4 del DM 202/2014 richiama, per la validazione del requisito del “Gestore del sovraindebitamento” una disposizione di portata molto più ampia, della quale tende solo in parte a servirsi, senza utilizzare per intero il percorso formativo declinato; sicché non è ragionevolmente sostenibile che una formazione di 40 ore, confinata alla sola illustrazione degli istituti del sovraindebitamento, possa legittimamente servire per “formare” esperti Curatori e Commissari. E lo stesso ragionamento può essere svolto per la parallela formazione imposta dall’art. 3 c. 3 del D.L. 118/2021 (in futuro dal co. 3 dell’art. 13 CCI) che, come noto, per espressa disposizione della Sezione V del Decreto Dirigenziale del 28 settembre 2021, tende a confinare la formazione alla specifica disciplina della “composizione negoziata” recata dall’originario D.L. 118/2021 (poi trasfuso quasi integralmente negli articoli da 12 a Art. 25-undecies del Codice della Crisi)senza, però, soddisfare il requisito della più completa formazione che deve interessare necessariamente gli altri istituti declinati dal nuovo Codice.
A ben veder, dunque, il susseguirsi degli interventi attuati “a singhiozzo” per le inevitabili difficoltà incontrate nel cammino che portava verso l’unitario intervento riformatore, ha, ad oggi, prodotto un’assurdità incoerente, una sorta di “ircocervo”, che impone all’interno di un quadro organico, qual è quello del Codice della Crisi, la presenza di almeno tre “elenchi/albi”, destinati ad accogliere, separatamente, gestori delle crisi da sovraindebitamnto, esperti della composizione negoziata ed operatori della crisi di impresa (Curatori e Commissari); aprendo alla suggestiva ipotesi che, essendo la crisi del consumatore e dell’impresa minore e la gestione della composizione negoziata facenti parte integrante del nuovo Codice della Crisi, la formazione svolta in riferimento all’Albo di cui all’art. 356 CCI possa consentire di “abilitare” il professionista quantomeno alle funzioni del gestore di O.C.C. (ostando all’equipollenza della composizione negoziata il chiaro tenore dell’art. 13 CCI). Con la derivata, se ciò fosse confermato, che un corso abilitante di “sole” 40 ore sull’intera crisi di impresa, ove conforme alle linee guida della SSM, si possa rivelare “sostitutivo” di altre “abilitazioni”, non valendo tuttavia il percorso inverso.
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