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Il rapporto tra offerte concorrenti ed atti di straordinaria amministrazione
Le vicende circolatorie dell’azienda all’interno delle procedure concorsuali continuano a sollecitare un certo interesse, ancor più dopo l’introduzione del Codice della Crisi recato dal D.Lgs. 14/2019. Il nuovo articolo 91, dedicato alle cd “offerte concorrenti”, replicando il già noto articolo 163 bis del RD. 267/42, dispone, nei commi introduttivi, che “1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, dispone che dell’offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti”; applicandosi la stessa disciplina in ipotesi di affitto d’azienda ed ai contratti stipulati antecedentemente che abbiano comunque la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni aziendali.
La norma continua a prevedere la possibilità di dar corso alla cessione dell’azienda anche quando il procedimento sia ancora nella fase c.d. “con riserva”, ovvero, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.91, “nel caso in cui il debitore abbia chiesto l’assegnazione del termine previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera a)”.
In argomento si segnala un recente provvedimento reso dal Tribunale di Lagonegro in data 20/03/2023 che consolida alcuni principi ed offre lo spunto per una comparazione tra nuove norme, fornendo una prima chiave di lettura in ordine alla possibilità, da un canto, che la procedura competitiva possa essere indetta nella fase prenotativa, laddove vengano individuate ragioni di urgenza, e dall’altro, che la stessa non necessariamente debba svolgersi dinanzi al giudice delegato, limitando le ipotesi di intervento ai casi in cui la gara abbia ad oggetto beni di valore particolarmente rilevante o quando la sua presenza sia resa opportuna da specifiche circostanze del caso concreto.
Sotto altro angolo visuale induce una riflessione in ordine alle ricadute della norma ed al coordinamento con il successivo articolo 94 comma 5, il quale, nel disporre che “L’alienazione e l’affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità”, sembra sovrapporsi alla disposizione recata all’art. 91.
Un contrasto di norme che tuttavia, a ben riflettere, si rivela solo apparente posto che l’art. 94, inserito all’interno della Sezione III, dedicata agli effetti della presentazione della domanda, regola la disposizione del trattamento degli atti di straordinaria amministrazione per i quali viene, in generale, previsto che l’eventuale vendita o affitto di azienda e beni debba seguire le regole delle procedure competitive (con un rimando implicito agli articoli 214 e 216); mentre l’art. 91, inserito nel titolo che regolamenta finalità e contenuti del piano, è dedicato alle sole ipotesi di offerte irrevocabili di un soggetto già individuato inserito nel piano di concordato (comma 1) o anche quando il piano non sia ancora presente (per effetto del richiamo al comma 11).
Confermerebbe tale impostazione anche la lettura della Relazione illustrativa che, nel commento all’art. 94, recita “La disposizione conferma la precedente impostazione secondo la quale con il concordato si verifica lo spossessamento attenuato del debitore, il quale conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale. In una linea di continuità con la disciplina previgente, la disposizione prevede che il compimento degli atti di straordinaria amministrazione debba essere autorizzato dal giudice delegato, pena l’inopponibilità ai creditori concorsuali. Sono invece innovative la previsione secondo la quale l’autorizzazione può essere concessa anche prima dell’omologazione se l’atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e l’affermazione della regola secondo la quale l’alienazione e l’affitto di azienda, di rami d’azienda e di specifici beni (sempre che, ovviamente, non debba essere adottata la disciplina prevista per le offerte concorrenti) devono essere in ogni caso effettuati tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità, a garanzia della trasparenza della procedura ed allo scopo di assicurare il miglior risultato possibile per i creditori”.
Sicché, in conclusione, può dirsi che il discrimen delle due diverse previsioni resta la presenza, o meno, di un’offerta irrevocabile, con la conseguenza che, laddove essa sia presentata, non importa se prima o dopo il deposito del piano, diventa certamente operante l’articolata previsione competitiva di cui all’articolo 91; residuando, in maniera recessiva, la più generale regola recata all’articolo 94 in tutti quei casi in cui occorre procedere ad alienazioni di cespiti rientranti negli atti di straordinaria amministrazione.
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