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Imposte sui Redditi e rilevanza imponibile delle mance.

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Presidente del C.d.A. società di revisione «Imperium Audit S.p.A.»

Mance

E’ uso diffuso quello di corrispondere, ai lavoratori dipendenti di ristoranti, hotel e strutture ricettive in genere, somme di denaro contante, a titolo di mancia ovvero di regalia, ricompensa o liberalità che dir si voglia, per la disponibilità, gentilezza e professionalità manifestare nell’espletamento delle loro mansioni o per la qualità dei servizi ricevuti.

Ed infatti, soprattutto nelle località balneari a forte vocazione turistica frequentate da persone abbienti e da facoltosi imprenditori, provenienti anche da Stati extraeuropei, i lavoratori che prestano attività alle dipendenze di locali noti e famosi, ristoranti e lussuosi centri benessere, potrebbero ricevere mance il cui importo, se ragguagliato al mese, potrebbe persino superare l’ammontare dell’emolumento mensile percepito in funzione del contratto di lavoro.

La mancia costituisce un dono (solitamente) in denaro che una persona (cliente dell’impresa), in proprio o nella qualità di legale rappresentante pro tempore di un ente, corrisponde volontariamente al lavoratore dipendente per aver gradito la qualità dei servizi ricevuti, le modalità attraverso cui sono stati prestati ed il garbo manifestato nello svolgimento dei propri compiti (o mansioni); l’attribuzione patrimoniale non avendo carattere corrispettivo e non essendo obbligatoria, configura dalla scrivente una obbligazione naturale la cui entità è rimessa alla esclusiva volontà del soggetto che eroga il compenso.

Per poter delineare l’esatta natura della mancia, occorre muovere dal disposto normativo di cui all’art. 51 del TUIR, in forza del quale alla formazione del reddito di lavoro dipendente occorrono tutte le somme e i valori in genere percepiti dal lavoratore subordinato in relazione alle prestazioni rese alle dipendenze del proprio datore di lavoro.

A tal riguardo, si osserva che l’Amministrazione finanziaria, attraverso un puntuale documento di prassi, ha invero ribadito il carattere reddituale delle mance in ragione del loro collegamento al rapporto di lavoro; ne ha pertanto evidenziato la rilevanza fiscale ai fini della quantificazione del reddito di lavoro dipendente “nella integrale misura corrisposta, salvo che per i croupiers per i quali è stata mantenuta la riduzione della base imponibile del 25%”.

Le mance “indirette”, riversate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente.

I clienti dell’Impresa, ove intendano elargire delle mance in favore del personale dipendente, potrebbero consegnare al datore di lavoro che le riverserà ai propri lavoratori subordinati secondo le indicazioni ricevute dai danti causa.

Questa ipotesi è diffusa probabilmente al di fuori del comparto ricettivo ed alberghiero ; per quelle attività commerciali, in particolare, caratterizzate dall’assenza di una relazione diretta con la clientela.

Gli adempimenti documentali per certificare le mance “dirette e “indirette”

Per le mance “dirette”, la soluzione che appare è quella di predisporre delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscrive al lavoratore e recanti, tra gli altri, i seguenti dati essenziali della fattispecie impositiva:

  • dati identificativi del percipiente;
  • natura di mancia (regalia o liberalità) della somma elargita e relativo importo;
  • relazione  (o nesso di causalità) tra liberalità e prescrizione lavorativa;
  • luogo e data di elargizione;
  • dati identificativi dello strumento di pagamento utilizzato ,qualora, ipotesi del tutto rara la manca non fosse corrisposta in denaro contante;

Nelle ipotesi di mance “indirette”, invece è il datore di lavoro che dovrà predisporre una dichiarazione sostitutiva ai sensi della summenzionata disposizione, che consenta di identificare il soggetto che ha erogato la liberalità ed il destinatario della stessa.

Sulla base delle suesposte considerazioni, le mance sia “dirette” che “indirette” sono soggette al prelievo IRPEF; nel prospetto paga (analitico), dunque detti elementi reddituali dovranno essere esposti e concorrere alla determinazione della base imponibile.

Maria Consiglia Viglione
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