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Ingresso per lavoratori nomadi digitali: pubblicato il decreto

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

È stato pubblicato nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2024 il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 febbraio 2024, che statuisce le modalità e i requisiti per l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori extracomunitari altamente qualificati che operano da remoto come nomadi digitali.

Criteri per l’ingresso e il permesso di soggiorno

Il decreto delinea le modalità e i requisiti per l’ingresso e il rilascio del permesso di soggiorno, specificando le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiarne, i limiti minimi di reddito e le modalità per verificare l’attività lavorativa da svolgere.

Le disposizioni sono rivolte ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata tramite strumenti tecnologici che permettono di lavorare da remoto, sia come lavoratori autonomi sia come dipendenti di imprese anche non residenti nel territorio nazionale.

Requisiti per visto di ingresso e permesso di soggiorno

Per l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori nomadi digitali, è necessario che gli stessi:

  • dispongano di un reddito minimo annuo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (attualmente 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro per il coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico).
  • possiedano una assicurazione sanitaria valida per il territorio nazionale e per la durata del soggiorno.
  • forniscano idonea documentazione sulla sistemazione alloggiativa.
  • dimostrino un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto.
  • esibiscano il contratto di lavoro o collaborazione, o l’offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per l’esecuzione di un’attività che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Esenzioni e modalità di rilascio del permesso di soggiorno

Per l’ingresso dei nomadi digitali non è richiesto il nulla osta provvisorio ai sensi dell’art. 40, comma 5, del DPR 31 agosto 1998, n. 394. Per l’ingresso dei lavoratori da remoto non è richiesto il nulla osta al lavoro di cui all’art. 31 del DPR 31 agosto 1998, n. 394.

Il permesso di soggiorno, secondo quanto stabilito dal decreto, deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui si trova lo straniero entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato, in formato digitale e con la dicitura «nomade digitale – lavoratore da remoto». In particolare, il permesso di soggiorno viene rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed è rinnovabile annualmente se perdurano le condizioni e i requisiti.

Il permesso di soggiorno non può essere rilasciato e, qualora sia stato già emesso, viene revocato se, all’esito delle verifiche svolte dalla questura, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi cinque anni per reati di cui all’art. 22, comma 5-bis, del testo unico.

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