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La composizione negoziata nel Codice della Crisi

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

La regolamentazione dell’istituto della nuova composizione assistita della crisi di impresa già contenuta nell’art. 5 del D.L. n. 118/2021, poi convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 147/2021, e ora declinata all’art. 17 del Codice della Crisi, presenta, tra i tratti essenziali, l’utilizzo di una piattaforma gestita con sistemi telematici i cui contenuti vengono rappresentati, nelle loro linee generali, all’art. 13 del medesimo Codice.

Il “processo” di composizione principia con il deposito dell’istanza di nomina dell’esperto, da attuarsi esclusivamente tramite compilazione di un modello standardizzato reso disponibile sulla piattaforma stessa, contenente le informazioni utili sia ai fini della nomina che allo svolgimento dell’incarico secondo le disposizioni tecniche ed operative contenute nel Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, poi aggiornato con Decreto del 21 marzo 2023. È poi prevista, al comma 3, l’elencazione della dettagliata documentazione che l’imprenditore è tenuto ad inserire nella piattaforma al momento della presentazione dell’istanza; corredo che tende a fornire il completo quadro patrimoniale e finanziario dell’impresa (anche in forma prospettica e con riferimento ad un “progetto di piano di risanamento” ) come risultante dall’elaborazione di dati interni all’azienda, implementato dalle c.d. “fonti esterne” dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, dell’INPS e degli altri enti previdenziali, nonché della Centrale Rischi.

Documentazione apparentemente completa ed utile a verificare la condizione dell’azienda istante, che pecca però di una mancanza di attestazione di veridicità dei dati; apparendo, altresì, singolare che la situazione aggiornata, risalente a non più di 60 giorni, faccia riferimento ai soli dati patrimoniali e finanziari e non anche alla situazione economica (indicazione, tra l’altro, confermata anche dal modello di domanda di accesso di cui all’allegato 2 del Decreto Dirigenziale).

A seguito dell’istanza, l’apposita Commissione individua l’esperto, il quale, una volta officiato, dopo aver verificato la propria indipendenza rispetto all’imprenditore (ricordando il comma 6 che facultizza le parti a proporre osservazioni in ordine alla presenza del requisito), è chiamato ad un ulteriore screening in ordine al possesso delle sue competenze ed alla disponibilità di tempo necessari per lo svolgimento dello specifico incarico, assicurando il corretto compimento dello stesso. Poiché la norma fa riferimento a quel professionista già abilitato a svolgere la funzione di esperto, appare chiaro come la disposizione sia volta a responsabilizzare ancor più il professionista officiato in ordine alle eventuali difficoltà che questi possa intravedere nello svolgimento di quello specifico incarico in cui deve cimentarsi, anche tenendo conto del “momento professionale”, più o meno intenso, che lo stesso vive all’atto del conferimento dell’incarico; essendo, in ogni caso previsto, il limite di non più di due incarichi da esercitarsi contemporaneamente.

L’accettazione, conformemente a quanto già in uso negli incarichi giudiziali, va perfezionata entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina e va formalizzata per iscritto con deposito in piattaforma; in caso di mancata accettazione sarà necessario fornire comunicazione riservata alla Commissione che dovrà provvedere a nuova designazione potendo verosimilmente ritenere che la sostituzione debba essere operata di ufficio anche in caso di inerzia del professionista e di inutile decorso del termine.

La fase più propriamente operativa è poi declinata dal comma 5 dell’art. 17. L’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, “anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, se nominati o se in carica”. L’imprenditore è parte attiva e propulsiva del procedimento e può farsi assistere da consulenti, ragion per cui deve ritenersi che la norma releghi l’esperto a funzioni di “ausiliatore”, nel contempo, però, affidandogli le sorti dell’intero procedimento, essendo a lui demandato il delicato compito di decidere se dare impulso, o meno, alla procedura. È, infatti, previsto che solo nell’ipotesi in cui questi valuti l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento darà avvio alla fase delle consultazioni, incontrando le parti interessate al processo di risanamento e prospettando (rectius, illustrando) le possibili strategie di intervento  calendarizzando poi i successivi incontri a tempistica ravvicinata; nella alternativa ipotesi il professionista officiato sarà tenuto a dare notizia all’imprenditore ed al segretario generale della camera di commercio dell’inesistenza dei presupposti favorendo l’archiviazione dell’istanza di composizione.

L’incarico si svolge per un periodo confinato, ordinariamente non superiore a 180 giorni -prevedendo una proroga quando tutte le parti lo richiedano e l’esperto vi acconsenta-, decorsi i quali, senza che sia stata individuata una soluzione adeguata, lo stesso può considerarsi concluso.

Ulteriore deroga è prevista quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al Tribunale al fine di ottenere la conferma delle misure protettive e cautelari (art. 19) o l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l’azienda (art. 22).

A conclusione del percorso, l’esperto è tenuto a redigere una relazione finale da trasmettere all’imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari, anche al Tribunale, al fine di provocare la declaratoria di cessazione degli effetti delle misure e dei provvedimenti concessi (comma 8). In tal caso, ad integrazione del precedente testo, la norma dispone ora che “eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo l’esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata”.

Percorso ben definito ed adeguatamente cadenzato nei tempi, ma, tuttavia, non del tutto soddisfacente in ordine all’effettiva attività richiesta all’esperto, limitandosi la norma a tratteggiare e, anche ad enfatizzare la funzione di “illustratore”, “facilitatore” e “mediatore” del professionista, rinviando, per le indicazioni operative, a quanto previsto nel Decreto dirigenziale; con un rimando che, anche dopo l’ attenta lettura del decreto, lascia ancora aperti alcuni interrogativi in ordine alle funzioni dell’esperto e qualche evidente incongruenza, sollecitando alcune ulteriori riflessioni anche in chiave prettamente operativa.

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