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La disciplina fiscale per la compravendita di opere d’arte.

Giornalista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Opere D'arte

La materia di compravendita di opere d’arte, di beni di antiquariato e di tutti i tipi di opere d’arte è spesso causa di difficoltà nell’individuare il regime fiscale da applicare.

Invero non si può parlare di un semplice smobilizzo patrimoniale , non rilevante fiscalmente,  come accade per l’attività di commercio, anche  occasionale, fiscalmente  rilevante ai fini del reddito espletata anche da un collezionista.

Ai fini Iva viene applicata un’aliquota del 10% (ridotta) in caso di cessione di opera effettuata dallo stesso autore.

È prevista invece l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria nel caso in cui la cessione sia effettuata da un soggetto passivo diverso dall’autore e dai suoi eredi.

Si applica il 10% anche nel caso di importazione delle opere d’arte , sia che si tratti di un soggetto privato o con partita iva.

I beni indicati nella Tabella 1 allegata al D.L. 41/1995, pur essendo valutabili ai fini Iva come “oggetti d’arte”, non lo sono ai fini doganali.

Gli  oggetti d’arte previsti dalla tabella 1 sono i seguenti:

– quadri, incisioni, sculture, arazzi , smalti e fotografie artistiche

– oggetti da collezione tipo francobolli;

– oggetti di antiquariato: ossia tutti quei i beni aventi piĂš di 100 anni di etĂ .

Se la cessione avviene con “contratto di mandato senza rappresentanza”,  per il tramite di un intermediario professionale, ci troviamo nella fattispecie di cessione affidata a soggetti specializzati, quali ad esempio le gallerie d’arte. Si tratta di contribuenti assoggettati ad Iva.

Il regime del margine

Un operatore professionale, divenuto proprietario dell’opera,  può successivamente rivenderla. In tal caso potrebbe trovare applicazione il c.d. “regime del margine”.

Il regime del margine è un regime la cui applicazione è soltanto facoltativa e consente di non applicare l’Iva sull’intero corrispettivo qualora il contribuente abbia acquistato il bene da un privato non assoggettabile ad Iva ed ha effettuato il versamento senza poter dedurre la imposta.

L’Iva in tal caso si applica sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, aumentato delle spese di riparazione e accessorie.

Acquisto di opere d’arte e detraibilità Iva

Nel caso di acquisizione di opere d’arte, la detraibilità dell’Iva percorre due strade:

  • l’acquirente quale soggetto che esercita attivitĂ  commerciale avente ad oggetto la compravendita di opere d’arte . In questo caso l’Iva è detraibile.
  • L’ acquirente che svolge attivitĂ  diversa, in tale fattispecie l’Iva non è detraibile ai sensi dell’art.19 bis c.1 lettera h DPR 633/72.

Cessione dell’opera d’arte e imposte dirette

Nel caso di specie la tassazione è limitata ai casi in cui i ricavi sono realizzati nell’ambito di un’impresa commerciale o di un’attività commerciale non esercitata abitualmente. L’art.67 Tuir disciplina il predetto caso, il cosiddetto lavoro occasionale.

Non rientra, ad esempio, il “mercante d’arte” che svolge professionalmente e abitualmente attività di commercio di opere d’arte . Quest’ultimo è soggetto Iva;

Lo “speculatore occasionale”, che acquista i beni per poterne trarre profitto dalla vendita in determinate occasioni. I redditi conseguiti da quest’ultimo, il quale non è soggetto passivo Iva, sono assoggettati a tassazione Irpef;

Il “collezionista privato” è colui che acquista per puro scopo amatoriale, pur effettuando, in alcuni rari casi, cessioni di beni (in questo caso non si realizza nessuna forma di reddito imponibile).

Le figure dello “speculatore occasionale” e il “collezionista privato” hanno creato difficolta sotto l’aspetto fiscale. È intervenuta la dottrina per individuare  chi effettivamente esercitasse attività commerciale , anche occasionale, addivenendo alla conclusione che il soggetto deve acquistare e cedere l’opera d’arte.

Se quest’ultima è ricevuta in eredità o donazione , non è tassabile in quanto manca la configurazione dell’attività commerciale. Sul punto si è pronunciata la Cassazione (3039/2008; n.7760/2008; 8196/2008; 8196-8198-8199-8200/ 2008 ) .

Per poter distinguere l’attività commerciale dall’attività di un mero collezionista non assumono quindi rilievo solo il numero e la frequenza delle transazioni, in quanto dipende dalle intenzioni del cedente, il quale ben potrebbe non volere realizzare profitto.

Ciò che bisogna chiarire è che il soggetto privato, considerato collezionista, se ha effettuato un numero cospicuo di transazioni che producono reddito , queste ultime possono essere qualificate come attività di impresa e quindi soggette a tassazione.

A tal proposito si menzionano CTR Palermo n. 2/XXIX/2012 del 13.1.2012 e CTR Firenze n. 826/2016. Anche la Suprema Corte è intervenuta, sebbene con una sentenza più risalente (sentenza n. 27208/2006), analizzando il caso di un contribuente che aveva acquistato all’asta e successivamente rivenduto oggetti di antiquariato.

Altri redditi derivanti dalla proprietà di opere d’arte. Imposte dirette

L’opera d’arte può essere data in noleggio o potrebbero essere richiesti degli importi per il diritto di accesso. Infine, vengono realizzati anche i compensi derivanti dalla concessione del diritto di riproduzione.

Per quanto riguarda il noleggio dell’opera, i redditi devono essere tassati, rientrando tra i redditi diversi, in ossequio all’articolo 67, lettera h) Tuir: “i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili”.

Il soggetto proprietario potrebbe conseguire redditi per accesso all’opera. Ai sensi dell’articolo 67, lettera l), Tuir è contemplato questo tipo di tassazione.

Infine, il proprietario di un’opera d’arte potrebbe beneficiare dei redditi derivanti dalla concessione del diritto di riproduzione, in tal caso si applica l’articolo 71, comma 1, Tuir, potendo fruire della riduzione forfettaria del 25% della base imponibile.

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