LâAcconto IVA rappresenta un obbligo fiscale per le imprese e i professionisti, che sono tenuti a…
La disciplina fiscale per la compravendita di opere dâarte.
La materia di compravendita di opere dâarte, di beni di antiquariato e di tutti i tipi di opere dâarte è spesso causa di difficoltĂ nellâindividuare il regime fiscale da applicare.
Invero non si può parlare di un semplice smobilizzo patrimoniale , non rilevante fiscalmente,  come accade per lâattivitĂ di commercio, anche occasionale, fiscalmente rilevante ai fini del reddito espletata anche da un collezionista.
Ai fini Iva viene applicata unâaliquota del 10% (ridotta) in caso di cessione di opera effettuata dallo stesso autore.
Ă prevista invece lâapplicazione dellâaliquota Iva ordinaria nel caso in cui la cessione sia effettuata da un soggetto passivo diverso dallâautore e dai suoi eredi.
Si applica il 10% anche nel caso di importazione delle opere dâarte , sia che si tratti di un soggetto privato o con partita iva.
I beni indicati nella Tabella 1 allegata al D.L. 41/1995, pur essendo valutabili ai fini Iva come âoggetti dâarteâ, non lo sono ai fini doganali.
Gli  oggetti d’arte previsti dalla tabella 1 sono i seguenti:
– quadri, incisioni, sculture, arazzi , smalti e fotografie artistiche
– oggetti da collezione tipo francobolli;
– oggetti di antiquariato: ossia tutti quei i beni aventi piĂš di 100 anni di etĂ .
Se la cessione avviene con âcontratto di mandato senza rappresentanzaâ, Â per il tramite di un intermediario professionale, ci troviamo nella fattispecie di cessione affidata a soggetti specializzati, quali ad esempio le gallerie dâarte. Si tratta di contribuenti assoggettati ad Iva.
Il regime del margine
Un operatore professionale, divenuto proprietario dellâopera,  può successivamente rivenderla. In tal caso potrebbe trovare applicazione il c.d. âregime del margineâ.
Il regime del margine è un regime la cui applicazione è soltanto facoltativa e consente di non applicare lâIva sullâintero corrispettivo qualora il contribuente abbia acquistato il bene da un privato non assoggettabile ad Iva ed ha effettuato il versamento senza poter dedurre la imposta.
LâIva in tal caso si applica sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, aumentato delle spese di riparazione e accessorie.
Acquisto di opere dâarte e detraibilitĂ Iva
Nel caso di acquisizione di opere dâarte, la detraibilitĂ dellâIva percorre due strade:
- lâacquirente quale soggetto che esercita attivitĂ commerciale avente ad oggetto la compravendita di opere dâarte . In questo caso lâIva è detraibile.
- Lâ acquirente che svolge attivitĂ diversa, in tale fattispecie lâIva non è detraibile ai sensi dellâart.19 bis c.1 lettera h DPR 633/72.
Cessione dellâopera dâarte e imposte dirette
Nel caso di specie la tassazione è limitata ai casi in cui i ricavi sono realizzati nellâambito di unâimpresa commerciale o di unâattivitĂ commerciale non esercitata abitualmente. Lâart.67 Tuir disciplina il predetto caso, il cosiddetto lavoro occasionale.
Non rientra, ad esempio, il âmercante dâarteâ che svolge professionalmente e abitualmente attivitĂ di commercio di opere dâarte . Questâultimo è soggetto Iva;
Lo âspeculatore occasionaleâ, che acquista i beni per poterne trarre profitto dalla vendita in determinate occasioni. I redditi conseguiti da questâultimo, il quale non è soggetto passivo Iva, sono assoggettati a tassazione Irpef;
Il âcollezionista privatoâ è colui che acquista per puro scopo amatoriale, pur effettuando, in alcuni rari casi, cessioni di beni (in questo caso non si realizza nessuna forma di reddito imponibile).
Le figure dello âspeculatore occasionaleâ e il âcollezionista privatoâ hanno creato difficolta sotto lâaspetto fiscale. Ă intervenuta la dottrina per individuare chi effettivamente esercitasse attivitĂ commerciale , anche occasionale, addivenendo alla conclusione che il soggetto deve acquistare e cedere lâopera dâarte.
Se questâultima è ricevuta in ereditĂ o donazione , non è tassabile in quanto manca la configurazione dellâattivitĂ commerciale. Sul punto si è pronunciata la Cassazione (3039/2008; n.7760/2008; 8196/2008; 8196-8198-8199-8200/ 2008 ) .
Per poter distinguere lâattivitĂ commerciale dallâattivitĂ di un mero collezionista non assumono quindi rilievo solo il numero e la frequenza delle transazioni, in quanto dipende dalle intenzioni del cedente, il quale ben potrebbe non volere realizzare profitto.
Ciò che bisogna chiarire è che il soggetto privato, considerato collezionista, se ha effettuato un numero cospicuo di transazioni che producono reddito , queste ultime possono essere qualificate come attività di impresa e quindi soggette a tassazione.
A tal proposito si menzionano CTR Palermo n. 2/XXIX/2012 del 13.1.2012 e CTR Firenze n. 826/2016. Anche la Suprema Corte è intervenuta, sebbene con una sentenza piĂš risalente (sentenza n. 27208/2006), analizzando il caso di un contribuente che aveva acquistato allâasta e successivamente rivenduto oggetti di antiquariato.
Altri redditi derivanti dalla proprietĂ di opere dâarte. Imposte dirette
Lâopera dâarte può essere data in noleggio o potrebbero essere richiesti degli importi per il diritto di accesso. Infine, vengono realizzati anche i compensi derivanti dalla concessione del diritto di riproduzione.
Per quanto riguarda il noleggio dellâopera, i redditi devono essere tassati, rientrando tra i redditi diversi, in ossequio allâarticolo 67, lettera h) Tuir: âi redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobiliâ.
Il soggetto proprietario potrebbe conseguire redditi per accesso allâopera. Ai sensi dellâarticolo 67, lettera l), Tuir è contemplato questo tipo di tassazione.
Infine, il proprietario di unâopera dâarte potrebbe beneficiare dei redditi derivanti dalla concessione del diritto di riproduzione, in tal caso si applica lâarticolo 71, comma 1, Tuir, potendo fruire della riduzione forfettaria del 25% della base imponibile.
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