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La disciplina legislativa delle assemblee societarie on line
La possibilità per i soci di una società per azioni di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e di esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza, prevista dall’art. 2370 IV comma cod. civ., deve essere – di regola – contemplata nello statuto della società.
Per le società a responsabilità limitata, l’art. 2479 III comma cod. civ., consente l’espressione del voto in forma scritta purché prevista dall’atto costitutivo. L’art. 2479 bis IV comma cod. civ. prevede soltanto lo svolgimento dell’assemblea in presenza. Per le società cooperative, l’art. 2538 VI comma cod. civ. consente all’atto costitutivo di prevedere che il voto dei soci venga espresso per corrispondenza o con altri mezzi di telecomunicazione.
La legislazione emergenziale adottata nel periodo della prima epidemia Covid è intervenuta sulla normativa preesistente, introducendo deroghe ed ampliando la possibilità di svolgimento delle assemblee societarie a distanza.
L’art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ha, in primo luogo, consentito la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio anziché entro 120 giorni come originariamente stabilito dall’art. 2364 II comma cod. civ., limitando l’efficacia della norma alle assemblee tenute (non convocate) entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale.
Successivamente, in forza dell’art. 3 VI comma D.L. 31 dicembre 2020 n 183 convertito dalla L. 26 febbraio 2021 n 21, il termine finale di efficacia della predetta disposizione è stato prorogato al 31 luglio 2021. In secondo luogo, il citato art. 106 ha previsto per tutte le società la possibilità di consentire, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nonché la possibilità che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza che il presidente, il segretario o il notaio, ove previsto, si trovino nello stesso luogo.
Analogamente le società a responsabilità limitata, a prescindere dalle eventuali diverse disposizioni dell’atto costitutivo, possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta. Infine, le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante anche ove lo statuto disponga diversamente e possono prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.
Nella successione delle leggi in materia è seguito il D.L. 30 dicembre 2023 n 215 convertito dalla L. 23 febbraio 2024 n 18 il quale, all’art. 3 comma XII duodecies, ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2024 l’efficacia della normativa sopra descritta.
Infine la L. 5 marzo 2024 n 21, all’art. 11, ha nuovamente, ma forse non definitivamente, differito l’efficacia della normativa in esame al 31 dicembre 2024 atteso che potrebbe essersi ormai consolidato un orientamento legislativo di favore per lo svolgimento delle assemblee societarie a distanza.
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