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La fattura elettronica arriva a San Marino

Commercialista - Revisore legale dei Conti
Giornalista pubblicista
Gestore della Crisi da sovraindebitamento
Consulente Bancario
E-mail: mariaantonellapera@gmail.com

SAN MARINO

Il primo ottobre 2021 è stato dato il via ad un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2022 durante il quale, gli operatori sammarinesi e quelli italiani, possono optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea. In particolare gli operatori dei due Paesi potranno emettere fatture elettroniche su un sistema unico transfrontaliero.

Il sistema entrerà a regime il primo luglio 2022.

La storia della fatturazione elettronica inizia con l’emanazione della Direttiva n. 201/115/CE avente la finalità di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta di valore aggiunto. Essa prevedeva la possibilità di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture in modo esclusivamente informatico, comprese quelle “per conto”, ovvero affidate al cliente o a soggetti terzi, nonché la possibilità di conservazione elettronica delle fatture anche al di fuori del territorio nazionale dei soggetti passivi d’imposta.

Detta normativa fu recepita con il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, in base al quale è possibile gestire il flusso della fatturazione, ivi compresa la conservazione delle fatture, secondo modalità interamente elettroniche.

Successivamente, con l’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007, è stato fissato l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere  nei confronti della Pubblica Amministrazione e, relativamente a tali operazioni, abbandonato il principio della libertà di comportamento in materia di fatturazione elettronica, stabilendo invece che la trasmissione della fatture elettroniche destinate alla Pubblica Amministrazione dovesse essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (di seguito SdI), sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie.

Nel 2010 la Direttiva 2010/45/UE, modificativa della direttiva 2006/112/CE, recepita con l’articolo 1, comma 325, della Legge 24 dicembre 2012, n.228 (c.d. “Legge di Stabilità 2013”), introducendo rilevanti novità volte alla piena equiparazione della fattura elettronica a quella cartacea e a favorirne la più ampia diffusione, ha definito, all’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, fattura elettronica quella emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico subordinandone il ricorso all’accettazione da parte del destinatario.

Nel 2014 il Governo, con l’articolo 9, comma 1, lettera d della Legge 11 marzo 2014 n. 23, è stato delegato ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché a realizzare adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA  e le transazioni effettuate: delega attuativa dall’articolo 1, comma 3 del, D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, che ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate  dal 1 gennaio 2017, potessero optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

Nel 2016, l’art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 con lo scopo di contrastare l’evasione fiscale mediante la drastica riduzione del tempo che intercorre tra le operazioni poste in essere dai contribuenti e la loro conoscibilità (e conseguente possibilità di controllo) da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, ha rivisto la normativa concernente lo “spesometro” prevedendo l’obbligo della comunicazione entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre dei dati delle fatture emesse e ricevute, queste ultime se registrate, ed introducendo l’obbligo della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA.

Con l’art. 1, comma 909 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), la fattura elettronica è stata estesa a tutti i soggetti titolari di partita IVA, anche nei rapporti che intercorrono tra entità private.

La fattura elettronica definizione.

La fattura elettronica è realizzata attraverso il Sdl in formato XML. Tramite un software di compilazione automatica, la fattura viene compilata e firmata digitalmente e marcata temporalmente, rendendone immodificabile il contenuto, e inviata al destinatario attraverso il SdI.

Le regole di attuazione delle disposizioni in tema di conservazione elettronica e dei documenti fiscalmente rilevanti dettate dall’art. 39, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, sono contenute nel D.M. 17 giugno 2014, che, abrogando il D.M. 23 gennaio 2004, ha ridefinito le modalità di attuazione degli obblighi fiscali inerenti ai documenti informatici nonché alla loro riproduzione su supporti idonei.

La disciplina dei rapporti di scambio tra la Repubblica di San Marino agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021 è stato pubblicato il Decreto del 21 giugno 2021 del Ministero delle Finanze riguardante la disciplina agli effetti dell’IVA dei rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e quella di San Marino.

Il Decreto è stato emanato per la necessità di stabilire che gli adempimenti siano assolti in modalità telematica a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

Le relative fatture, che devono riportare il numero identificativo del cessionario sammarinese, sono trasmesse dal SdI all’ufficio tributario di San Marino, il quale una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione. convalida da regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se entro i 4 mesi successivi alla emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’art. 26, comma 1 D.P.R. n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni ed interessi.

Allo stesso modo, sul fronte degli acquisti, le fatture elettroniche emesse da operatori di San Marino muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto  o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, sono trasmesse dall’Ufficio Tributario al SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso l’accesso al proprio cassetto fiscale, oltre ai dati dei documenti stessi, anche l’informazione dell’esito positivo  dei controlli effettuati dal competente ufficio dell’Agenzia, presupposto necessario per poter procedere alla eventuale detrazione dell’imposta, si sensi degli artt. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972.

SdI (Sistema Intercambio)

Per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra i due Stati, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (SdI): piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con Sogei nata nel 2015 a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (la fattura PA), con l’obiettivo di facilitare i contribuenti ed i loro intermediari nella generazione, trasmissione e conservazione delle fatture.

Maria Antonella Pera
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