Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
La protezione dei diritti di proprietà intellettuale in Cina.
La protezione dei diritti di proprietà intellettuale ha da sempre rappresentato una delle maggiori preoccupazioni per le imprese straniere stabilite in Cina.
Nel corso degli anni, le autorità politiche del paese hanno saputo trasformare le gravi lacune esistenti nell’opportunità di conseguire un obiettivo strategico, ritenendo infatti che un processo graduale di riforme di carattere legislativo, organizzativo e di supervisione potesse fungere da ulteriore volano per il business enviroment, assicurando maggiore chiarezza, trasparenza normativa e certezza del diritto, anche in sede contenziosa.
La normativa nei diversi settori
Nel 2001, dopo l’ingresso nella World Trade Organization (WTO), la Cina si è progressivamente dotata di un complesso ed articolato sistema di leggi a tutela della proprietà intellettuale, con l’obiettivo di allinearsi agli starndards internazionali.
Il Paese ha inoltre aderito ai principali accordi multilaterali in materia quali, tra gli altri, l’Agrreement on Trade-Related Aspects of Industrial Property Right (TRIPS), la convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale ed il Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei Marchi.
La normativa cinese segue il principio della territorialità: la proprietà intellettuale è dunque tutelata solo in seguito ad una valida registrazione domestica.
Marchi di fabbrica (Trademarks)
Il marchio di fabbrica rappresenta un segno distintivo che ha lo specifico e primario scopo di identificare un bene, un servizio o un produttore, agevolandone il riconoscimento da parte dei consumatori. In Cina il marchio può essere costituito da parole, lettere, numeri emblemi, figure tridimensionali, insieme di colori, suoni (solo dal 1° maggio 2014, a seguito della revisione operata sulla Tradermark Law) o qualsiasi combinazione di essi.
Per poter essere registrato, un marchio deve essere legale e distintivo (relativamente a un bene o servizio di una società rispetto a quelli di altre aziende), ma anche non meramente funzionale.
Il richiedente deve verificare in via preliminare che lo stesso non sia già stato registrato, attraverso la consultazione on line del database National Registration System, messo a disposizione dal China Trademarks’ Office (CTMO). È anche possibile estendere nel Paese la registrazione internazionale del marchio, attraverso il World Intellectual Property Office (WIPO) ed ai sensi del protocollo di Madrid (a cui hanno aderito sia Pechini che i Paesi membri Ue).
I prodotti ed i servizi sono registrabili in 45 categorie conformi alla classificazione di Nizza, che la Cina ha ulteriormente suddiviso in sottocategorie.
La registrazione del marchio ha una durata di 10 anni può essere rinnovabile a tempo indeterminato ed è concessa oggi mediamente in un arco temporale di 5 mesi.
Brevetti (Patents)
Il brevetto rappresenta un diritto esclusivo concesso per un’invenzione (un prodotto o un processo che prevede, in linea generale, un nuovo modo di fare qualche cosa o offrire una soluzione tecnica innovativa), che impedisce che la stessa possa essere commercializzata, utilizzata, distribuita o venduta senza il consenso del titolare.
Il sistema cinese copre tre aree:
- invention patent: concesso per soluzioni tecniche o miglioramenti ad un prodotto o ad un processo, a condizione che gli stessi siano innovativi e non siano stati precedentemente brevettati o divulgati al pubblico all’estero (con l’eccezione di un Paese aderente alla Convenzione di Parigi e per un periodo di 12 mesi) o in Cina;
- utility model: tutela con forma o caratteristiche fisiche nuove. Rispetto al brevetto per invenzione, il processo di approvazione è semplificato (richiede solamente un esame formale della richiesta) ma la durata della protezione è inferiore;
- design patent: concerne richieste volte a tutelare una serie di caratteristiche esteriori di un prodotto (forma, disegno, colore o combinazione degli stessi).
La richiesta di registrazione può essere indirizzata direttamente alla China National Intellectual Property Administration (CNIPA), prodotta all’estero e successivamente in Cina o utilizzando le procedure previste dal Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty- CPT).
La protezione dei brevetti per invenzioni è valida per un periodo di 20 anni e la concessione avviene mediamente in circa 3 anni dalla presentazione della richiesta.
La tutela inizia dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta dei Brevetti.
Copyright
Rappresenta la protezione offerta dalla legge all’autore o creatore di un’opera originale e comprende diritti morali ed economici. Questi ultimi concedono l’esclusiva possibilità di sfruttare l’opera per fini di lucro anche attraverso la riproduzione, rappresentazione ed altre modalità di utilizzo.
Il diritto scaturisce nel momento in cui l’opera è stata creata. Tra le tipologie create in Cina, figurano opere letterarie, cinematografiche e teatrali, musica, coreografie performances artistiche, arti applicate software, disegni industriali, progetti architettonici.
La durata della protezione è generalmente fissata in 50 anni dalla fidata di creazione o pubblicazione dell’opera o, in caso di individuo, nella vita dell’autore più di 50 anni. È invece illimitata nel tempo la tutela del diritto di attribuzione della paternità dell’opera, della sua pubblicazione, modifica o preservazione della integrità.
Ministry of Pubblic Secutirty (MPS)
Il Ministero della Pubblica Sicurezza rappresenta la principale autorità di Polizia del Paese. La sua organizzazione in Dipartimenti funzionali prevede, tra gli altri, L‘Economic Crime Investigation Department (ECID). Lo stesso, avvalendosi anche delle proprie strutture territoriali costituite presso i Public Security Bureau (PSB) in ambito provinciale e locale, svolge attività investigative in materia economico-finanziaria, compresi i settori della contraffazione e pirateria.
Recenti novità in materia di indicazioni geografiche
Il 7 aprile del 2020 la China National Intellectual Property Administration ha pubblicato nuove Administrative Measures for use of special Marks Reserved fon Geographical Indications. Il marchio introdotto ha lo scopo di consentire ai consumatori di verificare direttamente i prodotti protetti in Cina.
Infine il 20 luglio del 2020, il Consiglio Europeo ha dato il via libera alla firma dell’accordo bilaterale tra Ue e Cina per la tutela reciproca di 100 indicazioni Geografiche (e per tale motivo conosciuto anche con il nick name “100+100”), tra cui 26 prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani che saranno riconosciuti e protetti nel Paese del Dragone. L’atto finale passerà nei prossimi mesi attraverso il Parlamento Europeo.
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