Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
L’accertamento con adesione consente di pagare meno tasse
L’accertamento con adesione è uno degli istituti considerati deflativi del contenzioso perché consente d’interloquire con l’ufficio che ha emesso l’accertamento e motivando le proprie ragioni, in contrapposizione a quanto è stato accertato dall’ufficio, permette di raggiungere un accordo sul dovuto.
Aderendo, quindi, a una possibile proposta, che scaturisce dal colloquio, consente di definire le imposte dovute ed evitare la lite dinanzi ai giudici tributari.
Questo “accordo”, che si raggiunge tra il contribuente e l’ufficio, può esplicarsi prima che sia emesso l’avviso di accertamento (a seguito di controllo eseguito dall’ufficio o dalla Guardia di Finanza nei casi di accesso, ispezione, verifica) che dopo, a condizione che non si presenti ricorso dinanzi i giudici tributari.
Fatto rilevante è che la presentazione della domanda di accertamento con adesione sospende i termini per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Gli atti di accertamento restano sospesi per un periodo di 90 giorni così da permettere un possibile accordo.
Durante questi 90 giorni di sospensione l’ufficio non può procedere all’iscrizione provvisoria né pretendere alcunché dal contribuente. Nel caso non si raggiunga un accordo il contribuente potrà procedere e presentare ricorso contro l’accertamento già emesso o che sarà emesso.
La procedura di accertamento con adesione può essere attivata con invito a comparire proposto dell’amministrazione finanziaria o, anche, dal contribuente che ha ricevuto l’avviso di accertamento.
A proposito dell’invito, proposto dall’ufficio, va tenuto presente che se non si aderisce a comparire, non si potrà più invocare questo istituto per lo stesso atto (salvo dimostrare eccezioni e/o impedimenti ecc.).
L’accertamento con adesione è possibile per tutti, sia per persone fisiche che giuridiche. Può essere attivato su iniziativa dell’ufficio, con invito al contribuente a presentarsi, al fine di concordare una definizione del proprio carico tributario prima ancora della notifica dell’avviso di accertamento.
Solitamente l’iniziativa è dello stesso contribuente che con una semplice domanda in carta libera può attivare la procedura e chiedere all’ufficio la formulazione di una proposta di accertamento per un’eventuale definizione.
Indubbiamente è un istituto, questo, che se svolto con attenzione e giuste motivazioni, per entrambi le parti, può portare vantaggi al contribuente sia per possibili minori imposte scaturenti dall’accordo sia per la riduzione delle sanzioni amministrative che saranno dovute non per intero ma ridotte a un terzo oltre, poi, al vantaggio premiale della riduzione a un terzo delle sanzioni penali per fatti penalmente rilevanti.
Non c’è chi non vede anche il vantaggio per lo stesso ufficio che, senza attendere i tempi necessari per il possibile contenzioso, incassa prima e con certezza le imposte decise in accordo con la parte.
Si può ritenere questo istituto un adempimento collaborativo, o di cooperative compliance, a condizione che venga condotto da entrambi le parti con tanta ragionevolezza, professionalità e rettitudine così da addivenire a più accordi che soddisfino entrambe le parti e consentano di pagare il giusto dovuto.
Per i tempi e le modalità di versamento delle imposte scaturenti dall’accordo si rinvia alla brochure dell’Agenzia delle Entrate.
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